Le competizioni ippiche ed i relativi premi sono assoggettabili ad Iva? Vediamo la risposta dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n.550/2021 del 25.08.21, si è pronunciata in riferimento all’istanza di interpello relativa a chiarimenti richiesti in merito all’applicazione dell’Iva ai premi vinti in competizioni ippiche.
Più in particolare, è stato chiesto se la partecipazione ad una competizione ippica possa essere configurata come una prestazione di servizi e quindi l’eventuale premio qualificato come “corrispettivo” ai sensi dell’art. 3, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, oppure come mera cessione di denaro, quindi non assoggettabile ad Iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Come osservato dal contribuente infatti, la caratteristica dell’aleatorietà, cioè dell’incertezza della vincita, pone la fattispecie fuori dalle ipotesi tipiche dell’art. 3, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 perché non c’è il nesso tra prestazione e corrispettivo.
L’Agenzia delle Entrate, pur condividendo l’osservazione del contribuente, ha però precisato che l’applicazione o meno del regime Iva deriva dalla sussistenza o meno dei requisiti di cui all’art. 44. Legge 21.11.2000 n.342.
Infatti, se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 44, anche i premi corrisposti ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, sono soggetti ad Iva, altrimenti no.
La risposta all’interpello
Di seguito il merito della risposta come articolata dall’Agenzia delle Entrate:
L’articolo 44 della legge 21 novembre 2000, n. 342 stabilisce che i “soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l’anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l’esistenza e il permanere dei requisiti per l’iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco l’imposta sul valore aggiunto nell’anno seguente si applica con l’aliquota ordinaria anche sui premi corrisposti ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni“.
Al riguardo, la circolare n. 207 del 16 novembre 2000 (Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale) ha chiarito che “L’articolo 44 contiene disposizioni relative alla configurazione del presupposto soggettivo d’imposta, ai fini dell’IVA, in relazione alla attività di impiego di cavalli da corsa in gare organizzate dall’UNIRE.
A tale fine è richiesto un parametro di ordine quantitativo, costituito dalla proprietà o dalla gestione di almeno cinque cavalli, ed il requisito della abitualità della partecipazione alle gare ippiche di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’UNIRE. Tali presupposti devono risultare da un apposito elenco, istituito presso l’UNIRE, che consente all’Ente di svolgere compiti di verifica e di controllo. I soggetti che entro il mese di dicembre sono iscritti in tale elenco acquistano, ai fini IVA, la soggettività passiva d’imposta.
Sulla base di tale presupposto la norma dispone che detti soggetti applicano il tributo anche sui premi al traguardo che percepiscono ai sensi dell’art. 3 della L. 24 marzo 1942 e successive modificazioni. Si ritiene opportuno precisare che le scuderie di cavalli non iscritte nell’elenco istituito presso l’UNIRE, che istituzionalmente percepiscono i suddetti premi, per tale aspetto continuano a svolgere attività non rilevante ai fini del tributo”.
In tal senso, dunque, si ritiene che al ricorrere dei requisiti previsti dalla disposizione di cui al citato art. 44, anche i premi corrisposti ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni sono soggetti ad Iva.
Diversamente, in assenza dei requisiti previsti dalla citata disposizione, i soggetti che percepiscono un premio per effetto di un determinato risultato al termine della corsa ippica non dovranno assoggettare tale importo alla disciplina iva ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. 633 del 1972.
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Ciò in quanto, come affermato dalla Corte di Giustizia (Causa C-432/15 del 10/11/2016) “l’ottenimento del premio è così subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione e sottoposto ad una certa alea. Orbene, tale alea esclude, (…), l’esistenza di un nesso diretto tra la messa a disposizione del cavallo e la vincita di un premio”.
Pertanto “il premio eventualmente vinto dal cavallo appartenente al soggetto passivo non può essere qualificato come un corrispettivo effettivo della messa a disposizione del cavallo da parte del suo proprietario all’organizzatore di una gara ippica”.