Il contratto di cash pooling: natura, oggetto e finalità

Il contratto di cash pooling consiste nell’accentrare in capo ad un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario per gestire la tesoreria aziendale ed evitare squilibri finanziari per le singole società.

Natura del contratto di cash pooling

Sulla rilevanza penale del cash pooling si è pronunciata la Cassazione penale sez. V, 05/04/2018, n. 34457, che ha delineato le caratteristiche del contratto di cash pooling.

Si tratta di un contratto atipico, ai sensi dell’art. 1322 c.c. basato sull’accordo stipulato autonomamente da tutte le consociate di un gruppo, con la società capogruppo, che funge quale centro di tesoreria
Consiste nell’accentrare in capo ad un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, allo scopo di :

  • gestire la tesoreria aziendale in riferimento ai rapporti tra le società aderenti al gruppo e gli istituti di credito,
  • evitare squilibri finanziari per le singole società, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del gruppo.

Il contratto permette di compensare i saldi attivi di conto corrente di alcune società con i saldi negativi di altre, realizzando un risparmio di interessi passivi, ottenendo il risultato indiretto di finanziare le società che presentano una posizione debitoria nei confronti degli istituti di credito.

Oggetto del contratto di cash pooling

Il contratto di cash pooling ha per oggetto la gestione di un conto corrente unico ed accentrato, sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata.
La dottrina prevalente riconduce detto contratto ad una particolare modalità di conto corrente non bancario, con elementi propri dei contratti di finanziamento, ove la causa mista e unitaria viene individuata specificatamente nella gestione della tesoreria di gruppo.

Causa del contratto

La causa del contratto non è solo la gestione dei rapporti che potranno sorgere tra le parti in virtù di altri atti giuridici, ma anche la gestione della tesoreria, secondo modalità tali da compensare, sebbene temporaneamente, le carenze di liquidità di taluni partecipanti con le disponibilità degli altri, al fine di evitare o ridurre il ricorso all’indebitamento bancario, il che costituisce, senza dubbio, la caratteristica di un negozio di finanziamento.

Delibera del contenuto dell’accordo

Le società interessate, pertanto, devono deliberare il contenuto dell’accordo di cash pooling nei rispettivi Consigli di amministrazione, definendone in particolare l’oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.

Contratto di conto corrente 

Le clausole dell’accordo devono essere formalizzate in un contratto di conto corrente tra le società del gruppo e la società incaricata di gestire la tesoreria, in cui le società conferiscono mandato alla società capogruppo ( detta pooler o pool leader) per la gestione della tesoreria del gruppo.
La società capogruppo, a sua volta, stipula un contratto con un istituto di credito, ovvero un pool account, su cui andranno a confluire tutti i movimenti che interessano le posizioni di conto corrente delle singole società.

Il vero scopo del contratto

La vera ragione di tale contratto è, evidentemente, quella che, attraverso l’accentramento di risorse finanziarie, consente alla società pooler di gestire in modo ottimale i flussi di liquidità provenienti dalle varie società del gruppo, concedendo finanziamenti a tassi convenienti alle altre società.

Ne consegue che la corretta gestione del cash pooling non possa prescindere da una puntuale regolamentazione contrattuale dei rapporti interni al gruppo, per l’esatta qualificazione giuridica degli accordi e del conseguente trattamento tributario, ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Contenuto del contratto di cash pooling

Il contratto deve contenere, necessariamente le indicazioni relative alle modalità e ai termini:

  • con cui i saldi dei conti correnti periferici delle consociate devono essere trasferiti al conto corrente accentrato
  • entro i quali il pooler deve restituire la liquidità ricevuta sul conto accentrato di cui è titolare,
  • ed anche all’ammontare dei tassi in base ai quali maturano gli interessi attivi e passivi, sui crediti annotati nel conto comune,
  •  con cui gli interessi verranno corrisposti ed all’eventuale commissione spettante al pooler per lo svolgimento dell’attività di tesoriere.

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Che cosa succede in concreto?

L’operatività del meccanismo prevede il trasferimento cadenzato del saldo del conto corrente bancario di ogni società del gruppo al conto corrente intestato alla società capogruppo.
In caso di saldo passivo, la società pooler accrediterà una somma di pari importo, mentre, in caso di saldo attivo, il relativo importo verrà reciprocamente trasferito alla società pooler.
La trasmissione dei fondi avverrà solo se le parti hanno conferito un mandato alle rispettive banche, considerato che il descritto trasferimento di fondi tra i conti correnti e il conto “accentrato” genera crediti reciproci tra le parti del contratto, che vengono annotati sul conto corrente non bancario.

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Saldo di conto corrente pari a zero

In conseguenza di tali operazioni, il saldo di ogni posizione di conto corrente, acceso dalle singole società presso il relativo istituto di credito, sarà necessariamente sempre pari a zero.
Ciò avuto riguardo al trasferimento del relativo saldo in capo al rapporto intestato alla capogruppo.
Il contratto, inoltre, deve prevedere che solo alla scadenza il pooler può liquidare i saldi derivanti dalle compensazioni delle reciproche rimesse, nonchè i relativi interessi maturati. In ogni caso, per detti servizi, il pooler provvederà ad addebitare le spese sostenute e le relative commissioni.