Diritto d’autore: Se hai i diritti d’autore su un’opera non sempre puoi cederli

Diritto d’autore: Se sei il titolare di un’opera di ingegno di qualsiasi natura puoi cederla a determinate condizioni. Ecco quali

 

La creazione di un’opera intellettuale di carattere artistico, letterario o scientifico, frutto della creatività di uno o più esseri umani, è tutelata come opera d’ingegno dal codice civile e dalla legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 n.633 e successive modificazioni. Ex art. 2575 del Codice Civile, vengono individuate le aree tematiche ove si realizzano tali opere. Tuttavia, è la legge sul diritto d’autore che si occupa della tutela, svolgendo da norma regolatrice dell’opera di ingegno durante il corso della sua esistenza e di tutti i rapporti che intercorrono tra l’autore che l’ha creata e i soggetti che intendono entrarne in possesso o magari trarne profitto.

La Natura del Diritto d’Autore

L’opera di ingegno possiede una duplice natura: da un lato è frutto dell’intelletto umano e dall’abilità del soggetto che la produce e pertanto genera diritti morali, dall’altro si tratta di un bene e come tale genera diritti patrimoniali che, insieme ai primi, formano la proprietà intellettuale, ossia l’oggetto della regolazione e tutela del diritto d’autore.

Questa sua natura detta ibrida forma l’oggetto che è intrinsecamente costituito di due parti proprio per sua natura: una parte alienabile e l’altra non alienabile. In pratica, ci sono alcuni diritti che possono essere ceduti a terzi ed altri no.

Diritti Morali

diritti morali di un’opera d’ingegno tutelano la personalità e la reputazione dell’autore, la paternità e la gestione dell’opera. Si tratta dei diritti morali (articoli dal 20 al 24) espressi nella legge sul diritto d’autore n. 633/41.  Questi diritti appartengono all’autore stabilmente e per sempre e pertanto sono inalienabili, ovvero non è possibile cederli in nessun modo o forma e prevedono:

  • Che l’autore possa decidere se e quando condividere la propria opera (diritto di inedito).
  • Che l’autore possa decidere di ritirarla dal commercio (diritto di pentimento).
  • Che l’autore possa decidere di rivendicarne la paternitàin qualsiasi momento, anche in caso di precedente divulgazione sotto pseudonimo o nome d’arte (diritto di paternità).
  • Che l’autore possa opporsi a modifiche e rielaborazioni dell’originale (diritto all’integrità dell’opera), ad eccezione delle opere di architettura per le quali esistono specifici vincoli normativi di tutela superiore.

Diritti Patrimoniali

diritti patrimoniali di un’opera d’ingegno ne regolamentano il rendimento economico dell’opera sia che si tratti di un profitto diretto oppure indiretto, ovvero da parte dell’autore stesso o tramite terzi.

diritti patrimoniali (articoli dal 12 al 18) della legge sul diritto d’autore, sono indipendenti tra loro e per loro natura sono alienabili, ovvero l’autore, a patto che ne sia a disposizione in forma esclusiva può decidere di sfruttarli direttamente o cederli a terzi in cambio di un compenso stabilito. Essi sono:

  • Il diritto di pubblicazione.
  • Il diritto di riproduzione.
  • Il diritto di rappresentazione ed esecuzione.
  • Il diritto di comunicazione.
  • Il diritto di pubblicità e diffusione.
  • Il diritto di trasposizione, trascrizione e traduzione.

LEGGI ANCHE: Contratto d’opera professionale: quando è soggetto all’imposta di registro

A chi appartiene l’opera di ingegno di un dipendente?

L’articolo 12bis della legge in esame postula che un dipendente che realizza un’opera di ingegno nello svolgimento delle sue mansioni non sarà così proprietario dei diritti esclusivi di utilizzazione economica che spetteranno al suo datore di lavoro, salvo che non siano stati sottoscritti diversi accordi.