Avvocati: La Cassazione ha statuito che all’avvocato domiciliatario spetta il compenso anche per la fase di studio se partecipa alle udienze.

Spesse volte sarà capitato di sostituire in udienza un collega che non è del Foro o ad un cliente di dover pagare i compensi per l’avvocato domiciliatario, necessario quando il Tribunale ove pende il giudizio iniziato non è quello vicino. Ebbene, con l’entrata in vigore del D.M. 55/2014 ci si è chiesti se il domiciliatario potesse richiedere quanto previsto dalle Tabelle
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A tale domanda ha risposto la Suprema Corte, la quale con apposita ordinanza di nemmeno una decina di giorni fa (Corte di Cassazione sez. II, ordinanza del 26 agosto 2021, n. 23456 – Presidente Di Virgilio – Relatore Oliva –) ha statuito che deve essere riconosciuto il compenso per la fase di studio anche al domiciliatario qualora abbia partecipato ad una o più udienze. Secondo la Suprema Corte, si presuppone infatti, in tal caso, che il professionista debba studiare la causa per prepararsi a rispondere a eventuali deduzioni o eccezioni della parte avversa, nonché ad ottemperare alle richieste di chiarimenti che potrebbero venire dal giudice. La vicenda riguardava la richiesta di compenso di un avvocato Bolognese, che aveva svolto per conto di un collega di Taranto, nell’ambito di una domiciliazione anche sostituzioni in udienza in un procedimento civile svoltosi dinanzi all’ufficio giudiziario adito.
Quindi? Si devono pagare due avvocati?
Non vi è dubbio, infatti, che l’avvocato sostituto d’udienza studi il giudizio, e quindi tutti gli atti, anche quelli di controparte ed i documenti depositati. Ciò almeno c’è da aspettarsi da un bravo avvocato domiciliatario. Per questo, quindi, ogni volta che si sceglie un domiciliatario sarà legittima da parte di quest’ultimo la richiesta dei compensi per lo studio del giudizio. Il cliente perciò potrà vedersi richiedere il doppio pagamento della fase di studio, mentre le successive fasi di introduzione, istruttoria e conclusiva potranno essere richieste solo dal legale intestatario della causa.