Forfettari : il contribuente in regime forfettario se emette fattura cartacea anziché elettronica non decade dal beneficio premiale della riduzione dell’accertamento se effettua il ravvedimento operoso
Il regime premiale per i contribuenti forfettari che emettono esclusivamente fatture elettroniche.
Ai sensi dell’art. 1 comma 3, ultimo periodo del d.lgs. 5 agosto del 2015, n. 127 sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La legge di Bilancio per il 2020
La legge di bilancio per il 2020, al fine di promuovere l’utilizzo della fatturazione elettronica tramite SDI , ha modificato il comma 74 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, disponendo che “per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno”.
Decadenza dal beneficio premiale
La riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento a favore di chi applica il regime forfetario è subordinata all’aver fatturato nel periodo d’imposta esclusivamente in modalità elettronica.
Pertanto l’emissione di fatture con modalità diverse da quelle prescritte dal citato comma 74, non determina, in linea generale, l’applicazione di alcuna sanzione, salvo la perdita del beneficio ivi contemplato.
Risposta all’interpello n. 520 del 2021 dell’ Agenzia delle Entrate
Nel caso oggetto di interpello si riferisce di essere incorsi in un mero ritardo nell’adempimento fiscale.
Infatti la fattura elettronica tramite SDI è stata emessa oltre i dodici giorni di cui all’articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi del precedente articolo 6 (l’incasso del corrispettivo).
Sanzione per tardiva emissione fattura
La tardiva emissione di una fattura non soggetta ad IVA, da parte di un soggetto che applica il regime forfetario, è in punita con la sanzione di cui all’articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 471 del 1997, secondo cui ” Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000″
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Il ravvedimento operoso
Pertanto, laddove l’istante mostri l’intenzione di voler rispettare il requisito del “fatturato costituito esclusivamente in formato elettronico“, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’errore compiuto non comporti di per sé la perdita del regime premiale.
Tale intenzione si ravvisa nell’aver emesso seppur tardivamente la fattura elettronica tramite SDI e nell’aver definito la sanzione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
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Il documento cartaceo emesso nei confronti del cliente, come nel caso oggetto di interpello, deve essere considerato come una mera quietanza dell’importo versato, priva di rilevanza fiscale.
Nel caso in cui l’istante abbia tempestivamente registrato il corrispettivo ai fini delle imposte dirette, la tardiva emissione della fattura non soggetta ad IVA, oltre i dodici giorni successivi a quello in cui l’operazione si considera effettuata, è punita con la sanzione residuale di cui all’ultimo periodo del citato comma 2 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 .