Il diritto al nome e le azioni previste dall’ordinamento a sua tutela

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito e le è riconosciuto il diritto di tutelarlo.

Il diritto al nome

Una celebre locuzione latina recita “nomen omen” (o anche nomen est omen o al plurale omina o nomina sunt omina) ad intendere che il nome è un augurio per chi lo porta.
I romani credevano infatti che il nome di una persona indicasse il suo destino. Oggi si utilizza tale espressione in tono ironico e scherzoso.
Il diritto al nome, quale diritto della personalità è tutelato dalla costituzione all’art. 22 : “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome” ed è previsto dall’art. 6 del codice civile.
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito, nel nome si comprendono il prenome ed il cognome.
La legge non ammette cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome se non nei casi e con le modalità previste dalla norma.

La tutela del diritto al nome

L’art. 7 del codice civile prevede che “La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni”.
La norma prevede anche l’autorità giudiziaria possa ordinare la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali.
Il successivo art. 8 prevede che nel caso di cui all’articolo 7, l’azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette.
La medesima tutela è prevista per lo pseudonimo, nel caso in cui sia usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome.
La tutela civilistica del nome e dell’immagini di cui agli artt. 6, 7, 10 c.c. è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche.

Natura delle azioni a tutela del diritto al nome previste dall’art. 7

La tutela del nome è prevista al fine di proteggere l’ interesse individuale all’uso del proprio nome e ad impedire che altri lo usino indebitamente, ed anche per tutelare l’interesse generale all’identificazione della persona, nell’ambito dell’ordinamento.
Le azioni che si possono intraprendere quando viene leso il diritto al nome sono:

  •  l’azione di reclamo: volta ad impedire a terzi di usare il proprio nome
  • l’azione di usurpazione: volta a contrastare l’appropriazione illecita del proprio nome, con danno, anche solo morale ed eventuale.Tali azioni sono di carattere inibitorio, tendono cioè ad ottenere la cessazione della condotta lesiva.
    Oltre a tali azioni si può richiedere il risarcimento del danno.

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Il diritto al nome in ambito internazionale

Nell’ordinamento internazionale il nome è oggetto di disciplina quale diritto fondamentale della persona, oggetto di tutela nel diritto internazionale privato e comunitario anche se non se ne fa esplicito riferimento.
Il diritto al nome e al rispetto della vita privata e familiare è garantito dall’art. 8 CEDU e dagli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.