Armi: il divieto dei silenziatori di armi da fuoco in Italia

Attenzione ad utilizzare a caccia il c.d. silenziatore per le armi da fuoco: in Italia ne è vietato l’uso e l’introduzione nel territorio

Il silenziatore

L’uso dei silenziatori, o meglio definiti tecnicamente soppressori/moderatori di suono per armi da fuoco, è vietato in Italia.

Il divieto vige sin dal 1967, la legge 799/1967 contemplava infatti all’articolo 4, tra i mezzi vietati, anche “le armi munite di silenziatore”.

Tale divieto è ancora vigente nell’attuale legge sulla caccia n.157 del 1992 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

All’articolo 21 lettera u) della L.157/92 è infatti stabilito: “è vietato a chiunque usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze

adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di

silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre.”

La circolazione dei silenziatori

Inoltre, la legge Legge 110/1975 stabilisce all’articolo 2:

“Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita […] di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo.”

Restano pertanto ammessi sul territorio quei pezzi introdotti e denunciati tra il 1 luglio 2011 e il 4 novembre 2013, i cui possessori possono tranquillamente detenerli.

LEGGI ANCHE: Non mentire in Tribunale perché commetti un reato

Attenzione quindi a fabbricare, anche in maniera artigianale oppure ad introdurre in Italia, anche a mezzo internet i silenziatori, perché si tratta di un illecito sanzionabile, in caso di uso nell’ambito venatorio, con ammenda fino a Euro 1.549,37 ex art. 30 lettera h) L. 157/92 (in caso di recidiva si applica anche la sospensione della licenza da 1 a 3 anni), oppure, in caso di porto di arma alterata, con la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da Euro 309,88 a 2.065,82 ex art 3 L. 110/75 art. 3 e 699 comma 2 c.p.

A livello Europeo si rileva che il commercio e la vendita dei silenziatori non sono vietati ovunque, anzi, le leggi venatorie di Germania, Regno Unito, Paesi Scandinavi e altri Paesi Europei ne autorizzano l’uso venatorio, ritenendo che ciò comporti la riduzione del disturbo alla selvaggina ed anche all’ambiente umano. Analogamente, l’impiego dei silenziatori nei poligoni e campi di tiro, favorirebbe anche la riduzione dell’inquinamento acustico.