Fideiussioni omnibus: Ancora dubbi sulle sorti della nullità delle fideiussioni omnibus redatte sullo schema di contratto predisposto dall’ABI
La fideiussione (o fidejussione), è un negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un’obbligazione altrui obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio.
La fideiussione omnibus in particolare, è stata oggetto nel tempo di molte attenzioni da parte della giurisprudenza che ne hanno determinato continue modifiche.
L’Ordinanza della Corte n. 11486/21
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11486/2021, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla questione, concernente la nullità dei contratti stipulati in conformità d’intese restrittive della concorrenza, al fine di verificarne l’applicabilità alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall’ABI.
In particolare, la Corte dovrà stabilire: a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno; b) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere; c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione; d) se l’indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l’esclusione di un mutamento dell’assetto d’interessi derivante dal contratto.
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Tale rimessione è avvenuta a distanza di poco più di un mese dall’ordinanza n. 6523/2021 con la quale la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha affermato la competenza del tribunale delle imprese a conoscere delle cause relative alla nullità (non solo delle intese che si collocano “a monte”, ma) anche dei contratti “a valle”.