La responsabilità del vettore nel trasporto delle persone

Responsabilità del vettore: Chi vi trasporta dovrà risarcirvi per i danni fisici subiti nonché per la perdita o avaria delle cose che trasportate.

La responsabilità del vettore

L’art. 1678 c.c. prevede che “Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro…”. Così viene definito tale tipo di contratto, che quindi viene stipulato tra vettore e viaggatore.

Il contratto di trasporto, quindi, è un contratto bilaterale, a prestazioni corrispettive, a forma libera ed a titolo oneroso e può avere ad oggetto sia il trasporto di persone, sia il trasporto di cose. Nel caso di trasporto di persone il contratto si stipula ogni qualvolta, ad esempio, si acquista un biglietto dell’autobus.

Se vi è danno chi ne risponde? Il vettore risarcisce?

Chi paga è il vettore

L’art. 1681 c.c. dispone che: “….. il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.”

Si tratta quindi di una responsabilità di tipo oggettivo del vettore, che si esclude solo nel caso in cui quest’ultimo non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Il tema è peraltro oggetto di numerosi giudizi tesi, appunto, a vedersi risarcire il danno subito.

LEGGI ANCHE: La responsabilità del corriere nel trasporto dei vostri acquisti

Cosa dice la Corte di Cassazione?

Sulla questione peraltro si è pronunciata ulteriormente la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 33449 del 17/12/2019, secondo cui: “Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza ed all’entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell’art. 1227 c.c. In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti “durante il viaggio” i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste”..