Il reddito di libertà diventa una realtà. Le donne vittime di violenza o in difficoltà economica potranno richiederlo. Ecco come
Il D.P.C.M. 17 dicembre 2020 istituisce per la prima volta un “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.
Si tratta di un traguardo importante, un diritto che dona una possibilità concreta di empowerment che tramite l’emancipazione economica punta alla libertà ed indipendenza sotto ogni aspetto, in primis dalla violenza in situazioni di criticità in ambito sia domestico che lavorativo.
L’importo massimo è di 400 euro per 12 mensilità, ed è cumulabile col reddito di cittadinanza.
Il citato Decreto punta a definire dei criteri certi, per la ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” prevedendo l’incremento di 3 milioni di euro per l’anno 2020, del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”.
Dal recente G20 è infatti gravemente emerso che la crisi pandemica ha impattato pesantemente su una ormai da troppo tempo critica condizione femminile, nella sfera lavorativa come familiare, fino ad arrivare alla condizione di vessazione e violenza che aggrava determinate situazioni non di certo rare, come ha ricordato la ministra per le Pari Opportunità Bonetti nello stesso consesso.
Le finalità del Reddito di libertà
La formulazione di un contributo denominato “Reddito di libertà”, è finalizzato all’erogazione di una massima misura di euro 400 pro capite su base mensile per massimo di 12 mensilità, destinato alle donne vittime di violenza sole o con figli minorenni, che siano inserite in un percorso che sia presso centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali.
Sarà riconosciuto solo dietro istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza o si trovano in situazione di criticità anche economica, per favorirne l’emancipazione e l’empowerment al fine di colmare una situazione di bisogno o sottrarle alle violenze subite a seguito di una dichiarazione fornita dal servizio sociale di riferimento territoriale ove si certifica la gravità e l’urgenza della misura.
Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione, ovvero anche in un’altra regione.
La domanda
L’istanza deve essere presentata all’Inps tramite il modello apposito, allegandola dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la situazione, che ne attesti il percorso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.