Non si può richiedere il superbonus se l’immobile è privo riscaldamento perché secondo l’Agenzia delle Entrate è inammissibile
L’Agenzia delle Entrate
È del 25.08.21 la risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello con cui viene dichiarata l’inammissibilità della detrazione per l’efficientamento energetico dell’immobile sprovvisto di riscaldamento.
Diversamente, ove dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito, anche se non funzionante, non rileva l’assenza delle certificazioni energetiche in quanto in tal caso vi è l’esonero ai fini dell’ammissibilità della detrazione per l’efficientamento energetico dell’immobile.
Nel caso di specie, il quesito era posto in riferimento ad un locale C2 sprovvisto di riscaldamento su cui erano effettuati lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un immobile residenziale.
Era stato quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se vi fosse la possibilità di fruire del Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 119, comma 1 lettera a) del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34. Di seguito il contenuto principale della risposta negativa al quesito posto.
La risposta
La circolare n. 30/E del 2020 (paragrafo 3.1.4) ha chiarito che il comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio espressamente dispone l’incremento al 110 per cento della «detrazione di cui all’articolo 14» del decreto legge n. 63 del 2013, nei casi ivi elencati (ecobonus).
Analoga previsione è contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio, riferito agli interventi antisismici, ai sensi del quale «Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022».
Ai fini dell’ecobonus, inoltre, per gli edifici nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.
L’articolo 1, comma 66, lettera c) della citata legge di bilancio 2021 ha inserito nell’articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus «anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell’art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A».
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Il comma 1-quater dell’art. 119 del decreto legge Rilancio ha ammesso alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
Per gli interventi di efficientamento energetico deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, l’Istante è esonerato dal produrre l’A.P.E. iniziale.