La responsabilità del corriere per danneggiamento o perdita. Attenti a chi vi consegna i vostri acquisti on line.

Il corriere è detto vettore ed il Codice Civile prevede all’art. 1678 c.c. che “Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro…”
Il contratto di trasporto è un contratto quindi bilaterale, a prestazioni corrispettive, a forma libera ed a titolo oneroso. Può avere ad oggetto sia il trasporto di persone, sia il trasporto di cose.
Quest’ultimo, in particolare, viene stipulato ogni qualvolta acquistate qualcosa on line e ne chiedete la spedizione a casa vostra o sul luogo di lavoro, oppure ogni volta che spedite un pacco ad un vostro parente o conoscente.
Ogni volta in cui viene richiesto il trasporto di un bene il mittente deve indicare tutti i dati necessari ad individuare il destinatario e gli elementi atti a determinare l’oggetto trasportato.
Di solito infatti vengono compilate e una lettera di vettura in cui vengono inseriti tali dati e le condizioni contrattuali, e un documento denominato “ricevuta di carico” ossia la ricevuta della presa in carico del bene.
Come avviene la consegna?
Secondo quanto disposto dall’art. 1687 c.c. il vettore, infine, ha l’obbligo di riconsegna delle merci al destinatario “nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto ….”
Secondo le condizioni contrattuali convenute – anche riguardo al termine e se al piano – al prezzo pattuito.
E se il bene arriva danneggiato? Chi ne risponde?

Il corriere risponde del danneggiamento secondo il Codice Civile. L’art. 1693 c.c. prevede infatti che “Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio.”
Si tratta quindi di una responsabilità del corriere di tipo oggettivo che si esclude solo nei casi previsti dall’Articolo.
La Giurisprudenza ha comunque definito cosa si debba intendere con i termini “perdita” o “avaria”. Nel primo si fanno rientrare concetti di varia natura come riconsegna delle cose a chi non ne ha diritto, distruzione delle cose, spedizione in un luogo diverso, riconsegna di cosa diversa e che quindi fa conseguire la mancata consegna del bene, totale o parziale. Per avaria, invece, si intende il prodotto danneggiato.
E come si calcola il danno?
L’art. 1696 c.c. prevede che “Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali..”
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Come si denuncia il danno?
Il successivo art. 1698 c.c. dispone che “Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave . Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento..”
Ciò significa che ogni volta che viene ricevuta una spedizione deve essere indicata immediatamente sulla lettera di vettura la riserva e quindi la motivazione della stessa – ad esempio se il pacco rotto o che ha ricevuto colpi perché ammaccato – o entro 8 giorni dalla scoperta dell’avaria se questa non era riconoscibile al momento della consegna.