Persona offesa e danneggiato dal reato: la differenza delle definizioni

Il danneggiato da reato è colui che subisce un danno in concreto, anche se non riveste la qualifica di persona offesa dal reato

Differenze

La persona offesa dal reato è il soggetto cui fa capo il bene giuridico protetto dalla norma che prevede che un determinato fatto sia reato e che, quindi, ha visto tale bene giuridico violato dall’illecito.

Tale soggetto non va confuso con il danneggiato da reato: quest’ultimo, infatti, è chi subisce il danno derivante dal reato.

Le due figure potrebbero anche non coincidere e pertanto l’ordinamento ha previsto delle tutele differenziate.

Ad esempio, nel reato di omicidio, la persona offesa è il soggetto deceduto, mentre i danneggiati dal reato sono i familiari che hanno subito un danno morale derivante dalla perdita di un proprio congiunto.

La Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione è tornata recentemente ad occuparsi della risarcibilità del danno in favore del danneggiato dal reato, con Ordinanza n. 14453 del 26 maggio 2021 statuendo che è possibile richiedere il risarcimento del danno da parte del danneggiato che non rivesta la qualifica vera e propria di persona offesa dal reato, valutata dal giudice in concreto.

Difatti, l’art. 185 c.p. (implicitamente richiamato dall’art. 2059 c.c. in tema di danni non patrimoniali) non giustifica una interpretazione riduzionistica ed impone di dare tutela a chiunque (persona offesa o no) abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto del reato. L’individuazione della persona offesa non esaurisce l’individuazione di ogni possibile danneggiato civile dal reato, dovendo quest’ultimo essere accertato con riferimento al caso concreto (anche Cass. 23/04/1999, n. 4040).

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Non c’è ragione per limitare l’area dei danni risarcibili nei confronti del danneggiato del reato ai soli danni patrimoniali, con esclusione di quelli non patrimoniali, tale limitazione non essendo in particolare giustificata (ma anzi il contrario dovendosi ricavare): a) dall’art. 185 c.p., comma 2, che, nel prevedere che “ogni reato, che abbia cagionato  un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui”, lungi dal delimitare il novero dei soggetti danneggiati risarcibili, postula solo l’esistenza di un nesso causale tra il reato e il danno, patrimoniale o non patrimoniale che sia; b) dall’art. 74 c.p.p. che espressamente riconosce ad ogni “soggetto al quale il reato ha recato danno” (dunque non solo alla persona offesa), il diritto di esercitare l’azione civile nel processo penale (attraverso la costituzione di parte civile) “per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 c.p.” (e “danno di cui all’art. 185 c.p. ” è anche quello non patrimoniale).