Il comodato d’uso: a volte può non essere del tutto gratuito

Il comodato d’uso è spesso legato ad una forma di consegna di un bene al fine di consentirne l’utilizzo a titolo gratuito. Ma non sempre lo è

 

Il Codice Civile si occupa del comodato all’art. 1803, il quale così recita: “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.

Il contratto

Il comodato d’uso pertanto, come postula il Codice Civile, è un vero e proprio contratto che prevede la consegna di un bene che sia mobile o immobile, che non necessita di requisiti formali imprescindibili, tanto è vero che può avvenire in forma scritta o semplicemente verbale (ma anche con l’effettiva consegna del bene). Tuttavia il requisito peculiare è il fatto di dover restituire lo stesso. In tale contratto poi,  l’elemento della consegna può anche mancare se la cosa è già nella disposizione del comodatario, in tal caso si ha semplicemente un  mutamento del titolo, pertanto l’anteriore detenzione del bene di fatto sostituisce la consegna necessaria per il perfezionamento del comodato stesso.

La forma

Come precedentemente evidenziato la forma con la quale esso è sottoscritto dalle parti (comodante e comodatario) è libera, ma occorre però distinguere che in caso di bene immobile tale indifferenza tra le forme si scontra con la necessità che anche tale contratto sia soggetto alla registrazione.

La registrazione

Infatti, il comodato d’uso che ha ad oggetto beni immobili è soggetto a registrazione entro 20 giorni dalla data dell’atto se il contratto è redatto in forma scritta. Nel caso in cui, invece, il comodato sia stipulato verbalmente, la registrazione è necessaria solo se lo stesso sia enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione, ad esempio, qualora si applichi al contratto qualche agevolazione in materia fiscale o di tributi.

Come detto, il comodato d’uso è per legge essenzialmente gratuito, è necessario a tal ragione, che l’interesse del comodante non sia di natura economica, o lo sia in via residuale ed indiretta e comunque sia bilanciato con quello prevalente che sia di natura gratuita.

Dalla giurisprudenza ricaviamo che il carattere di essenziale gratuità del comodato non venga meno in caso di apposizione di una modalità posta a carico del comodatario, purché esso non si configuri in maniera tale da snaturare il rapporto ponendosi come un corrispettivo da fornire per il godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione (cfr. Cass., n. 13920/2005). E’ importante quindi che vi sia una netta distinzione con un rapporto di locazione.

Comodato d’uso oneroso

Non mancano casi in cui si parli di comodato d’uso oneroso, nonostante la natura che abbiamo finora esplicato. Un esempio classico è il caso in cui un immobile venga concesso in comodato a un soggetto che, mentre lo avrà in uso, provvederà anche alla sua cura. A tal proposito si evince che tale possibilità (comodato oneroso) si concretizza nel momento in cui si riceve in cambio della traditio una prestazione. La giurisprudenza statuisce a riguardo: “in presenza di un modus a carico del comodatario il carattere di essenziale gratuità del comodato viene meno solo se il vantaggio conseguito dal comodante si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione (Cass., 25 settembre 1990, n. 9718) e non certamente allorché il comodatario si limiti al pagamento di una somma periodica a titolo di rimborso spese, si impegna ad occuparsi della cura dello stesso”. (Cass. Civ. 3021/2001).

Obblighi del comodatario

Dall’altro canto, l’art. 1804 c.c. stabilisce che: “il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa e, inoltre, non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.”

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Le spese

L’art. 1808 c.c. precisa che: “ il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.”  La giurisprudenza ribadisce quanto postulato nella norma del codice applicandola ad un caso di specie, spiegando che: “liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale” (Cass. Civ. n. 1216/2012).

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Durata del comodato d’uso

E’ regolata dall’art. 1809 del Codice Civile, che recita: “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.”. E’ quindi proprio in questo articolo della normativa del c.c. che viene rilevata la natura del contratto. Lo stesso richiede che vi sia una restituzione e ad essa è vincolato.