Inadempimento parziale del contratto anche per prestazioni istantanee

La disciplina sull’inadempimento parziale può essere applicata anche ai contratti a prestazione istantanea e non solo continuativa

L’inadempimento contrattuale di natura parziale è disciplinato all’art. 1458 cod. civ., il quale statuisce che “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita , non pregiudica i diritti acquistati dai terzi , salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione”.

La risoluzione per inadempimento parziale del contratto viene esplicitamente prevista, dunque, nel nostro ordinamento, dall’articolo 1458 cod. civ. secondo il quale la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione. È di fondamentale importanza, però, precisare come tale disposto normativo, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16556/2013, debba ritenersi applicabile non solo ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, ma anche alle ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea.

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La Suprema Corte ha infatti ritenuto sussistente l’applicabilità della norma nel caso in cui, pur trattandosi si contratto che disciplina una unica prestazione, tale prestazione possa essere suscettibile di divisione in sotto-prestazioni, tutte dotate di autonomia economico-funzionale.

Alla luce di ciò è chiaro come la divisibilità, su cui si fonda il ragionamento che sta alla base del principio qui in esame, di conseguenza, deve riferirsi all’oggetto del contratto, e non anche alla prestazione, non solo perché verso di questo è orientato l’interesse del soggetto contraente, ma anche perché la prestazione di per sé risponde al carattere dell’unicità, e solo in forma traslata dalla divisibilità dell’oggetto è possibile identificare delle prestazioni divisibili.