Foto sui social: E’ possibile ricorrere al Garante della Privacy nel caso di pubblicazioni di fotografie o dati personali senza il consenso
L’Autorità garante
Nel caso in cui vengano divulgati dati sensibili oppure venga pubblicata una fotografia dei minori senza il consenso dei genitori oppure un foto di un soggetto senza aver ottenuto il consenso, è possibile ricorrere alla tutela dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Tale tipo di responsabilità, di natura amministrativa, si affianca alla responsabilità civile e, in alcuni casi, anche alla responsabilità penale, derivante, ad esempio, dal reato di diffamazione.
Il procedimento è molto semplice e viene sempre introdotto con un reclamo da parte dell’interessato che lamenti le foto sui social non autorizzate, anche su modello appositamente predisposto dal Garante, rintracciabile sul sito, ove vengono anche indicati gli elementi di cui si deve comporre il reclamo.
Ove questo sia irregolare o incompleto, ne è data comunicazione all’istante, con l’indicazione delle cause della irregolarità o incompletezza nonché del termine, di regola non superiore a quindici giorni, entro cui provvedere alla relativa regolarizzazione.
Il reclamo non tempestivamente regolarizzato è archiviato e può essere esaminato a titolo di segnalazione.
Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa cui il reclamo è assegnato avvia un’istruttoria preliminare e informa l’istante dello stato o dell’esito del reclamo entro tre mesi dalla data della sua ricezione o della sua regolarizzazione.
LEGGI ANCHE: L’utilizzo delle fotografie sui social: quando è lecito
Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa verifica se sussistono idonei elementi in ordine alle presunte violazioni e alle misure richieste dall’istante esaminando la documentazione pervenuta e curando, se del caso, l’acquisizione di precisazioni e informazioni in ordine ai fatti e alle circostanze cui si riferisce il reclamo, anche sentendo personalmente o a mezzo di procuratore il titolare o il responsabile del trattamento, mediante richiesta di informazioni o di esibizione di documenti.
L’Autorità può invitare il titolare o il responsabile ad eseguire spontaneamente le misure richieste con il reclamo e a comunicare all’Ufficio, entro il termine da quest’ultimo richiesto, la propria eventuale adesione.
Al termine dell’istruttoria preliminare, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente può concludere l’esame del reclamo archiviandolo e comunicando all’istante le motivazioni sottese all’archiviazione.
Nel caso in cui il reclamo non debba essere archiviato, il dipartimento od altro ufficio preposto inviano al responsabile del trattamento dei dati personali individuato dal reclamante una comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo vero e proprio.
Il responsabile del trattamento dei dati personali, nel proprio esercizio del diritto di difesa, può inviare memorie e produrre documentazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento.
Il destinatario della comunicazione può richiedere, con specifica istanza debitamente motivata, una breve proroga.
La proroga, di norma non superiore a quindici giorni, può essere concessa secondo criteri di proporzionalità anche in relazione alle caratteristiche operativo/dimensionali dei destinatari stessi e alla complessità della vicenda presa in esame.
LEGGI ANCHE: Tutela della privacy: attenzione ai controlli del Garante
Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente comunica l’accoglimento o il rigetto della richiesta di proroga.
Il responsabile individuato dall’Autorità può altresì chiedere l’audizione personale all’esito della quale verrà redatto apposito verbale. All’esito dell’istruttoria viene comunicata la decisione alle parti.