L’accertamento con adesione è disciplinato dal d.lgs. n. 218 del 1997 e costituisce il risultato di un accordo tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente, una forma di esercizio del potere impositivo.
Accertamento con adesione
Il d. l.gs. n. 218 del 1997 all’art. 1 prevede che “l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente”, secondo le disposizioni previste dal d.lgs. richiamato.
Può essere definito, con adesione anche di uno solo degli obbligati, l’accertamento delle imposte:
- sulle successioni e donazioni,
- di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull’incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale
La natura dell’accertamento con adesione per la Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, n.14568
In materia tributaria, l’accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere impositivo, non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato.
Non ha natura di atto amministrativo unilaterale, né di contratto di transazione, stante la disparità delle parti e l’assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria.
L’accertamento con adesione configura un accordo di diritto pubblico che non è soggetto alle disposizioni del codice civile in tema di transazione.
E’ invece soggetto alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel d.lgs. n. 218 del 1997, avente carattere cogente siccome afferente all’obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile.
Conseguenza
Una volta definito l’accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire perfezionare l’accordo, versando quanto da esso risulta.
Si può impugnare l’accordo?
E’ esclusa normativamente la possibilità d’impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d’impugnare l’atto impositivo oggetto della transazione.
L’atto impositivo conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finchè non sia stata “perfezionata” la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l’obbligazione scaturente dal concordato.
In tal senso si è pronunciata la Cassazione con sentenza n. 18962 del 2005 :”il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai messo in discussione dal contribuente”.
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In senso contrario, la sentenza della Cassazione n. 15170/2006, che :
- ammette l’impugnabilità dell’atto impositivo, riconoscendo inoltre al contribuente il vantaggio della sospensione del termine ordinario d’impugnazione, ma solo quando sia stato “formalizzato il mancato raggiungimento dell’accordo” ;
- nega il potere d’impugnazione dell’atto a chi abbia inequivocabilmente concordato, in via di adesione, la misura del tributo da pagare.
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In conclusione
Dopo la firma del concordato fiscale (dell’ accertamento con adesione), il ricorso contro l’avviso di accertamento è inammissibile.
Ciò non per ragioni di tempestività, ma perché l’accertamento mediante adesione, non impugnabile (D. Lgs. n. 218 del 1997, art. 3, comma 4), produce le obbligazioni descritte dal successivo art. 8, sostitutive di quelle nascenti dall’atto impositivo.