La pratica dell’uccellagione: il divieto nella legge sulla caccia

La pratica vietata dell’uccellagione: orientamenti della Cassazione sulle “sanzioni” e sulla “caccia con mezzi vietati”.

La legge sulla caccia n.157 del 1992 stabilisce all’articolo 3 il Divieto di uccellagione:

“1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.”

Per uccellagione si intende in generale la cattura di uccelli vivi con reti o con altri mezzi per catturare la preda viva, anche in riferimento a nidi, uova e piccoli nati.

Tale reato è punito ai sensi dell’art. 30 lettera e) della medesima legge 157/92: e) l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi esercita l’uccellagione;

In riferimento al regime sanzionatorio, recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 16981 del 18 febbraio 2020, V sez. penale, si è pronunciata confermando un differente regime sanzionatorio a seconda che l’autore sia in possesso o meno della licenza di caccia.

La corte ha enunciato il principio secondo il quale il regime sanzionatorio per la pratica dell’uccellagione da parte di chi non abbia la licenza di caccia è quello del delitto di furto, diversamente, per chi fosse in possesso di licenza di caccia opererebbe la fattispecie contravvenzionale più tenue ex art. 30 legge 157/92.

Uccellagione e caccia con mezzi vietati

In molte occasioni la Suprema corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla differenza tra l’uccellagione e la caccia con mezzi vietati, fattispecie da sui conseguono diverse sanzioni, tra cui anche la confisca delle armi.

In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che “è uccellagione e non caccia con mezzi vietati se, con strumenti diversi da armi da sparo, si rischia di provocare un indiscriminato impoverimento della fauna. Anche se la cattura non si verifica”.

Dunque, non è necessaria l’effettiva cattura degli animali, basta predisporre “i mezzi quali trappole e reti idonei allo scopo” perché si possa parlare di uccellagione.

Il reato di uccellagione infatti, si configura con “qualsiasi atto diretto alla cattura indiscriminata di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo” perché la ratio della norma è quella di proteggere la fauna evitando che possa impoverirsi.

Tale orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte, Sez. III, con la sentenza n. 36602 del 16 dicembre 2020: “La linea di demarcazione tra l’uccellagione e la caccia con mezzi vietati è rappresentata dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a causa delle modalità dell’esercizio venatorio ed in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati.

La legge in materia opera la distinzione tra uccellagione ed altre forme di caccia, con riferimento esclusivo al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate. Costituisce perciò uccellagione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha, in genere, una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili … con la conseguenza che ricorre il reato di uccellagione, quando: a) vi sia impiego non momentaneo di strumenti fissi, diversi dalle armi da sparo; b) la potenzialità offensiva di detti strumenti sia ampia ed indiscriminata, con pericolo, quindi, di depauperamento, anche se parziale, della fauna selvatica.  Sul punto, peraltro, è stato anche precisato che non è necessario che sia predisposto un complesso sistema di reti, essendo sufficiente ad integrare il reato anche l’adozione di congegni rudimentali e di limitata grandezza, pure essi idonei, in determinate condizioni, ad una indiscriminata cattura di uccelli.

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Ne consegue, in sintesi, che la linea di demarcazione tra l’uccellagione e la caccia con mezzi vietati è rappresentata dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a causa delle modalità dell’esercizio venatorio ed in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati.