La Cassazione muta rotta sulla corresponsione dell’indennità di occupazione di un immobile, richiedendo la prova del danno subito
L’occupazione senza titolo si configura ogni volta in cui un soggetto occupa un immobile senza un contratto, a prescindere dalla volontà o meno del proprietario del bene.
Il proprietario, per riprendere il possesso dell’immobile, deve incardinare una procedura di mediazione civile e, in caso di esito negativo, un giudizio civile per ottenere un provvedimento che condanni l’occupante a rilasciare il bene, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l’illegittimo comportamento.
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A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza del 25 maggio 2018, n. 13071 ha chiarito che il danno da illegittima occupazione deve essere provato e che tale prova incombe sul proprietario.
Ecco sostanzialmente il recente orientamento formatosi a seguito della pubblicazione della sopra indicata sentenza: “nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l’insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell’onere probatorio di tale natura non può includere anche l’esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l’intenzione concreta del proprietario di mettere l’immobile a frutto”.
Diverso è il caso di permanenza nell’immobile a seguito di risoluzione del contratto di locazione in quanto in questo caso il conduttore che occupa illegittimamente l’immobile è tenuto a pagare una indennità pari al canone di locazione concordato tra le parti in sede contrattuale.