Indagini del difensore: Se ti rivolgi ad un Avvocato e firmi un mandato, lo stesso può svolgere indagini difensive . Ecco come
Se nell’ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto viene incaricato un Avvocato, con regolare mandato, a rappresentare e difendere la persona, questo professionista può effettuare delle indagini a norma di legge.
Vediamo come e quali sono previste dal Codice di Procedura Penale.
Il colloquio
Il difensore può acquisire notizie, attraverso un colloquio, dalle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa oppure può anche chiedere a queste di rendere una dichiarazione scritta o ancora di apportare informazioni da documentare ai sensi dell’articolo 391-ter del codice di procedura penale (scritte con determinati requisiti).
Le persone sentite vanno sempre avvisate dal difensore della propria qualità e della finalità per la quale si tiene il colloquio; dell’obbligo di dichiarare se sono indagate o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato; della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; del divieto di rivelare le domande che sono state loro eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e delle relative risposte da loro fornite e delle responsabilità penali che discendono dalle mendaci dichiarazioni.
Inoltre il difensore deve specificare se intende limitarsi a recepire dichiarazioni oppure se il fine è acquisire informazioni .
In ogni caso, se si rivolge a persona detenuta il difensore avrà bisogno di una specifica autorizzazione; se invece si rivolge a una persona indagata o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato deve provvedere all’avviso da effettuare non meno di ventiquattro ore prima al difensore della persona in questione, che deve necessariamente presenziare.
Richiesta di documentazione alla P.A.
Ai fini delle indagini difensive è anche possibile richiedere documenti in possesso della pubblica amministrazione, rivolgendo apposita istanza alla stessa che ha formato o detiene stabilmente il documento di interesse (art. 391 quater c.p.p.).
Accesso ai luoghi da parte del difensore
Il difensore inoltre, quando effettua un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose, per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi, può scegliere di redigere un verbale nel quale riportare la data e il luogo dell’accesso, le generalità proprie e dei soggetti intervenuti, la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose e l’indicazione degli eventuali rilievi (art. 391 sexies c.p.p.).
E’ inoltre possibile, previa autorizzazione motivata del giudice, accedere anche a luoghi privati o non aperti al pubblico senza il consenso di chi ne ha la disponibilità, mentre è escluso l’accesso ai luoghi di abitazione e alle loro pertinenze a meno che non sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato (art. 391 septies c.p.p.).
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Il fascicolo del difensore
Ogni risultanza delle indagini difensive che costituiscono elementi di prova a favore dell’assistito confluiscono nel così detto fascicolo del difensore e possono essere presentati direttamente al giudice nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare quando deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata.
Possono essere presentati direttamente al giudice dal difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale, questo avviene perché accade che debba adottare una decisione per la quale non è previsto l’intervento della parte assistita, pertanto è rilevante che possa tener conto accedendo a queste informazioni.
Possono anche essere presentati in ogni caso al pubblico ministero.
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La Suprema Corte in merito al giudizio abbreviato, ha stabilito (Cass. n. 9198/2017) che i risultati delle investigazioni difensive possono essere utilizzati per la decisione nella sola ipotesi in cui i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del P.M. prima dell’ammissione al rito speciale.
Utilizzo delle investigazioni difensive
Le dichiarazioni che fanno parte del fascicolo del difensore possono essere utilizzate dalle parti:
- per le contestazioni nell’esame testimoniale
- per la contestazione dell’ impossibilità di ripetizione di atti e della lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare dall’imputato assente o che rifiuti di sottoporsi ad esame.