Una nuova opportunità per chi sbaglia: la messa alla prova del condannato

La messa alla prova ha una funzione sociale e costituisce una possibilità per il condannato. Ecco come funziona

la messa alla prova

 

Si definisce affidamento in prova ai sevizi sociali, la misura alternativa alla detenzione più ampia che si svolge a servizio del territorio, al fine di evitare alla persona condannata il contatto con l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà (ad esempio in giovani adulti si creerebbe una desocializzazione precoce del reo).

La sua disciplina è regolamentata dall’articolo 47 dell’Ordinamento Penitenziario, (L. 26 luglio 1975 n. 354) così come modificato dall’art. 2 della legge 27 maggio 1998 n. 165 (Detta Legge Simeone – Saraceni), e consiste nell’affidamento del condannato al Servizio Sociale, fuori dall’istituto di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Requisiti per l’ammissione:

  • Una pena detentiva inflitta, o residuo pena, non superiore a tre anni.
  • Per chi è detenuto, una relazione che possa garantire che la misura alternativa, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
  • Per chi non è detenuto, avere tenuto un comportamento tale, dopo la condanna, da poter prevedere una valutazione secondo i criteri anzi descritti, anche senza procedere ad un periodo di osservazione.
  • I detenuti condannati per reati associativi possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali esclusivamente se collaborano con la giustizia, oppure quando, seppur disponibili, la loro collaborazione risulti impossibile, ossia perché le circostanze del reato sono già state accertate.
  • I detenuti per altri reati gravi (finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, traffico di narcotici, estorsione aggravata) possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (ex art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3).
  • Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso all’affidamento ai servizi sociali per 3 anni (ex art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.).
  • Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa (ex art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).

la messa alla prova

L’istanza per poter usufruire della misura dell’affidamento deve essere inviata:

  • se il condannato è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica, come previsto dall’articolo 656 del codice di procedura penale. Il Pubblico Ministero trasmette l’istanza al Tribunale di Sorveglianza competente e fissata l’udienza.
  • se il condannato è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione, il quale può sospendere l’esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato. Intanto provvede a trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza, se siano offerte concrete indicazioni in relazione all’esistenza dei presupposti necessari per l’ammissione all’affidamento, all’esistenza di un grave pregiudizio che deriva dalla protrazione dello stato di detenzione, all’assenza di un pericolo di fuga.

Non accoglimento dell’istanza

Se l’istanza non è accolta, riprende (se sospesa) o ha inizio (in caso di libertà), l’esecuzione della pena. A seguito però, non può essere accordata altra sospensione dell’esecuzione per la medesima pena, anche se vengono presentate altre istanze, per diverse misure alternative.

Ruolo dei servizi sul territorio

In entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un’inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all’Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, riguardo all’ambiente socio-familiare dal quale proviene e alle risorse personali e che lo stesso offre al fine di garantire una opportunità di reinserimento. L’affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza, dal Tribunale di Sorveglianza che sarà ovviamente quello del luogo nel quale ha sede il pubblico ministero competente dell’esecuzione ove il condannato fosse ancora in libertà, oppure ove il condannato sia già detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto penitenziario ove sta scontando la pena al momento della presentazione della domanda.

Inizio della prova

L’affidamento ha inizio quando il condannato, previa notifica da parte della magistratura, sottoscrive il verbale di determinazione delle prescrizioni previste dall’istituto di messa alla prova, con l’impegno a rispettarle. Tale sottoscrizione avverrà, davanti al direttore del centro di servizio sociale, se il condannato è in libertà, oppure davanti al direttore dell’Istituto penitensiario, se il condannato è detenuto. Si chiude la procedura con il deposito del verbale delle prescrizioni  disposto dal Tribunale di Sorveglianza con l’ordinanza di ammissione della misura, e detta le prescrizioni che il condannato in affidamento dovrà seguire.

Le prescrizioni sottoscritte:

  1. I rapporti con il Centro di Servizio Sociale.
  2. La dimora.
  3. La libertà di movimento.
  4. Il divieto di frequentare determinati locali.
  5. Il lavoro.
  6. Il divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali a rischio di reiterazione o compimento di nuovi reati
  7. Le Prescrizioni possibili sono:
  8. Il divieto eventuale di soggiornare alcuni Comuni.
  9. L’adoperarsi in favore della vittima del suo reato in suo riscatto.
  10. L’adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Nel periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del Centro di Servizio Sociale.

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I compiti del Centro di Servizio Sociale sono afferenti al favorire un reinserimento sociale del reo, in linea con la funzione rieducativa e di risocializzazione e responsabilizzazione dello stesso. Inoltre svolge funzione di controllo sulle prescrizioni e segnalarne eventuali violazioni alla Magistratura di Sorveglianza.

Qualora nel corso dell’affidamento sopraggiunge un altro titolo di esecuzione di altra pena detentiva il direttore del centro di servizio sociale informa il Magistrato di Sorveglianza, che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene da espiare non supera i tre anni.

Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza, che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.