Ricorso in Cassazione: ecco cosa decidono i cosi detti “Ermellini”

La Corte di Cassazione italiana: “l’ultima spiaggia” di un procedimento per ottenere giustizia. Vediamo insieme come funziona

il ricorso in cassazione

Un giudizio di legittimità

Si sente spesso ripetere, anche attraverso i mezzi di informazione, che la Corte di Cassazione non decide la questione nel merito, bensì esprime un giudizio di legittimità, spesso definito giudizio “sul rito”. Ma cosa vuol dire questa espressione? Con le parole “giudizio di legittimità”, intendiamo una valutazione che la predetta Corte è chiamata ad esprimere, ed in seguito statuire sulla base della stessa, in relazione ad un ricorso presentato da chi, affrontati due gradi di giudizio, non ritiene di aver ottenuto giustizia, lamentando questa volta non l’interpretazione dei fatti, ma l’applicazione delle norme, ovvero le procedure seguite e motivate, nelle precedenti sentenze che in tale ricorso alla Suprema Corte si contestano. Tale ricorso può essere fatto per procedimenti di ogni materia di diritto (civile, penale ed anche amministrativo per le questioni riguardanti la giurisdizione).

I motivi per ricorrere alla Corte

motivi per proporre ricorso per Cassazione sono diversi a seconda che la sentenza da impugnare sia una sentenza civile o penale.

Per le sentenze civili sono :

  • motivi attinenti alla giurisdizione;
  • violazione delle norme sulla competenza;
  • violazione o errata applicazione di norme di legge e dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • presunta nullità della sentenza o del procedimento;
  • omesso esame circa fatti e prove decisive per il giudizio in questione;

Per le sentenze penali sono:

  • motivi di giurisdizione;
  • inosservanza o errata applicazione della legge, oppure delle norme processuali che rendono la procedura seguita nulla, oppure gravata di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
  • mancata assunzione di una prova decisiva per la quale si era richiesta l’ammissione;
  • mancanza del contraddittorio o illogicità della motivazione resa.

I termini per ricorrere alla Corte per il procedimento Civile

L’articolo 325 del Codice di procedura civile prevede il termine di sessanta giorni per il ricorso per Cassazione. Ii un termine è perentorio, ossia postula che, se non rispettato, comporta la decadenza dalla facoltà di impugnare il provvedimento e perciò, determina il passaggio in giudicato della sentenza subita. Occorre ricordare che si tratta di un termine improrogabile, la cui inosservanza può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.

Da quando decorre il termine civile

Il termine breve per il ricorso per Cassazione inizia a decorrere dalla data di notifica della sentenza. L’atto che impugna la sentenza deve essere pertanto tempestivamente consegnato agli ufficiali giudiziari su richiesta presentata su tramite del procuratore della parte costituita nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.

Per quanto riguarda il computo del precedente termine richiamato, denominato come termine breve, si osservano le regole previste dagli articoli 155 e seguenti del Codice di procedura civile, tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali , che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Il Codice di procedura civile prevede anche l’applicabilità di un termine lungo, ossia la possibilità che un ricorso per Cassazione non può essere proposto mai trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza . Tale disposizione si applica anche nell’ipotesi in cui la notifica sia nulla, ad esempio perché effettuata alla parte personalmente invece che al procuratore costituito. La decorrenza del termine lungo si ha dal giorno della pubblicazione della sentenza. Il termine tuttavia si ferma e non oltrepassa i sei mesi in alcun caso, poiché, si vuole evitare l’eccessivo protrarsi dell’incertezza nei rapporti giuridici. Tale previsione non si applica nel caso in cui la parte rimasta contumace oppure dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione e per nullità della notificazione degli atti per i quali essa è prevista.

Se la parte che ha interesse a ricorrere o il suo procuratore muoiono o perdono la capacità di stare in giudizio, il termine breve per ricorrere per Cassazione si interrompe e riprende a decorrere dal giorno della rinnovazione della notifica.  Per il termine lungo invece, in caso di morte o perdita della capacità di stare in giudizio della parte o del suo procuratore sopravvenute dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, la legge prevede che lo stesso sia prorogato di sei mesi dal giorno della morte (tuttavia a seguito alla riforma del 2009 che ha ridotto il termine lungo da un anno a sei mesi, l’applicabilità di questa norma viene meno).

Termini per ricorrere alla Corte per il procedimento Penale

L’articolo 585 del Codice di procedura penale, postula che i termini per il ricorso in Cassazione per un procedimento penale, variano a seconda delle tempistiche in cui viene redatta la motivazione. I termini pertanto sono:

  • quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e quando la motivazione viene redatta immediatamente dopo la stesura del dispositivo;
  • trenta giorni, per i provvedimenti la cui motivazione viene redatta non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia;
  • quarantacinque giorni, nel caso di motivazione redatta in un termine maggiore di quindici giorni, da indicare nel dispositivo, e che comunque non può eccedere i novanta giorni dalla pronuncia.

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Quando decorre il termine penale

  • dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
  • dalla lettura del provvedimento in udienza, quando viene redatta contestualmente anche la motivazione rivolta a tutte le parti presenti nel giudizio;
  • dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero nell’ ipotesi di sentenza non depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato eventualmente dal giudice, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito. Se, il termine scade in un giorno festivo, esso è posticipato di diritto al giorno successivo non festivo;
  • dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la Corte d’Appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza ovvero da un qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte d’Appello.
  • In caso di decorrenze diverse per imputato e difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.