Se sei un cacciatore attenzione a modificare l’arma o ad installare un puntatore laser perché commetti un reato
I cacciatori più esperti sanno bene che l’arma da caccia non può essere modificata, tuttavia, può accadere che siano erroneamente ritenute apportabili alcune piccole modifiche che non influiscono sul meccanismo di caricamento, sulla gittata o sulle munizioni.
Ad esempio, una modifica che può essere ritenuta “superflua” è quella del puntatore laser, che può essere installato anche artigianalmente sull’arma per un puntamento migliore.
Tali valutazioni sono però assolutamente errate, in quanto qualsiasi modifica alle armi deve essere considerata vietata, compresa l’installazione di un dispositivo di puntamento laser.
Le norme
La legge di riferimento è la L. n. 152 del 1992 “legge sulla Caccia” che all’art. 13 dispone sui “Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria”:
- L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
- È consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l’uso dell’arco e del falco.
- I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
- Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
- Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
- Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
La disposizione è piuttosto chiara e deve comunque intendersi nel senso che sono consentite soltanto le armi aventi le caratteristiche indicate nella norma, di conseguenza, tutte le armi aventi caratteristiche diverse devono considerarsi vietate e l’utilizzo di mezzi accessori o comunque diversi da quelli di cui l’arma è stata già dotata dal costruttore costituisce reato ex art. 30, comma 1, lett. h) della L. n. 157 del 1992 perché viola il divieto di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 13, comma 5: si applica cioè l’ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
Peraltro, il divieto viene ulteriormente precisato all’articolo 21 della L. 157/92 alle lettere f), h),r),u), nonché sancito anche dall’art. 8 della direttiva 79/409 CEE
I fucili da caccia consentiti nella pratica venatoria sono quindi solo quelli costituiti dai meccanismi assemblati dal costruttore che garantiscono il funzionamento dell’arma.
In questa materia non vige la regola in forza della quale tutto ciò che non è espressamente vietato deve considerarsi consentito, ma quella opposta in base alla quale tutto ciò che non è espressamente consentito deve considerarsi vietato.
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L’orientamento relativo al divieto di modifica delle armi e dello specifico utilizzo del puntatore laser ha trovato conferma anche nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sez. III n. 28511 del 13 luglio 2009.
Nel caso di specie infatti, in occasione di un controllo, era stato rinvenuto un fucile con un congegno di mira laser apposto in maniera fissa e la Corte ha ritenuto l’arma così modificata non consentita per l’attività venatoria, con conseguente configurabilità del reato ex art. 30, comma 1, lett. h) della L. n. 157 del 1992.