Oscuramento dei dati personali : il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 1, definisce i casi nei quali è garantito il diritto all’anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati
La norma che prevede il diritto all’oscuramento
L’art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 196 del 2003 prevede che:
“ Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l‘indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento”.
La giurisprudenza : i motivi legittimi
Secondo il principio indicato nella disposizione, la domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall’interessato deve essere sostenuto dalla indicazione dei “motivi legittimi” che segnano all’evidenza il discrimine fra l’accoglimento ed il rigetto della relativa domanda.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 16807 del 2020 ha chiarito con riferimento alla ricorrenza dei “motivi legittimi” che: “l’accoglimento della richiesta medesima interverrà ogniqualvolta l’autorità giudiziaria ravviserà un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della “generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica”.
I motivi legittimi per la Cassazione
Il principio è stato affermato anche con sentenza penale n. 11959 del 2017, che ha chiarito la natura di “motivi legittimi” precisando: “In tema di trattamento di dati personali, la richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 1, deve essere fondata su “motivi legittimi”, da intendersi quali “motivi opportuni” la cui valutazione impone un equilibrato bilanciamento tra esigenze di riservatezza del singolo e di pubblicità della sentenza”
Linee guida del Garante della Privacy
In motivazione, la Corte ha precisato che, alla luce delle indicazioni rese dalle linee guida dettate dal Garante della privacy in data 2 dicembre 2010, i “motivi legittimi” in grado di fondare la richiesta possono riferirsi alla particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento quali “dati sensibili” ovvero alla “delicatezza della vicenda oggetto del giudizio”.
Cassazione civile sez. trib., 12/08/2021, n.22754
La sentenza della Cassazione- sezione Tributaria richiamata tratta la questione e non accoglie la richiesta di oscuramento.
Infatti chiarisce che l’oggetto di controversia non può ritenersi caratterizzato in re ipsa da una particolare “delicatezza”, né l’esame della questione involge “dati sensibili”, posto che tale non può essere ritenuto un “ipotetico pregiudizio alla stima ed alla fiducia nell’ambiente di lavoro”, a fronte della necessità di assicurare la pubblicità dell’esito del processo.
Nella motivazione si legge che “le decisioni del giudice partecipano alla creazione del diritto ed alla sua interpretazione; motivo per cui la conoscibilità dei precedenti giurisprudenziali costituisce un diritto fondamentale per garantire un processo giusto e prevedibile. In particolare, la sentenza di legittimità è pubblica perché adempie alla funzione nomofilattica ed afferma dei principi che costituiscono un patrimonio giuridico collettivo cui ciascuno deve poter attingere. In mancanza di idonea giustificazione la sentenza è pubblica, in quanto è emessa in nome del Popolo, come nel nome del Popolo è amministrata la Giustizia, ai sensi dell’art. 101 Cost.”.
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Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, n.22561
Anche in questo caso la Cassazione non accoglie la richiesta.
In motivazione si legge che :” In primo luogo le parti non hanno specificato quali sono i motivi legittimi dell’oscuramento, limitandosi ad invocare l’applicazione della norma. Inoltre, e in linea generale, può dirsi che una contesa tributaria fondata sulla diversa interpretazione che il contribuente e l’erario offrono di una norma di legge, non contiene alcun dato sensibile, né si tratta di materia particolarmente delicata come ad esempio quelle che incidono sui diritti personalissimi; non essendovi imputazione di illecito, non sono neppure in discussione l’onere e la reputazione delle parti, che non hanno tenuto un comportamento elusivo, ma si limitano a dissentire dalla interpretazione data dall’erario ad una norma di legge, con tesi peraltro fondata.”
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In conclusione
All’onere di specificazione del motivo corrisponde il potere dovere del giudice di vagliarne la legittimità, da intendersi come meritevolezza delle ragioni addotte e non semplicemente come conformità della richiesta ad una facoltà prevista dalla legge.
In caso contrario afferma la Corte l’onere di indicazione dei motivi non avrebbe alcuna ragione d’essere.