Infortunio a scuola: quando l’Istituto deve risarcire lo studente

Infortunio a scuola: Se un alunno cade a scuola va risarcito indipendentemente dalla colpa o negligenza dell’Istituto

L’alunno che cade dalle scale va risarcito

L’alunno che cade dalle scale ha diritto al risarcimento e ciò indipendentemente se dimostri o meno che ci sia stata una colpa o una condotta pericolosa a monte dell’incidente.

E’ infatti ribadito da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (n. 7410/2021) che spetta senza dubbio all’Istituto scolastico, dimostrare di aver svolto diligentemente la propria funzione vigilante e di aver correttamente predisposto le misure organizzative previste dalle normative e comunque afferenti alla previsione di pericolo e danno.

Il “patto” che viene sottoscritto tra autorità scolastica e famiglia prevede che la seconda affidi il minore alla prima, di fatto configurando con questo passaggio, l’obbligo effettivo dell’Istituto di garantire, sotto la propria responsabilità, incolumità e sicurezza dell’alunno.

I fatti

Un ragazzo (non ancora maggiorenne) cade dalle scale mentre si apprestava ad uscire dalla scuola e, a seguito di tale incidente, subisce un grave infortunio a scuola.

La sua richiesta di risarcimento danni (rivolta all’Istituto scolastico e alla compagnia assicuratrice) per l’infortunio occorso, viene rigettata sia in primo grado che in sede di gravame, perché attribuisce all’alunno l’onere (mancato) di fornire specifiche su come fosse avvenuto l’infortunio.

Aveva addotto un solo testimone il quale, non aveva saputo indicare elementi chiari e dettagliati né aveva indicato su quale scala era caduto, ma aveva solo riferito di averlo visto soccorrere dagli altri compagni.

Il ragazzo pertanto, ricorre in Corte di Cassazione adducendo i seguenti motivi:

  • come primo motivo lamenta come prima contestazione di legittimità, la violazione degli articoli 1218 e 2697 c.c. . Come premesso, si ribadisce è onere dell’Istituto provare che ogni misura e condotta sia stata disposta correttamente al fine di evitare l’evento dannoso. L’Istituto, durante il giudizio, aveva solo confermato che lo studente stava uscendo dalla scuola e non aveva contestato la dinamica della caduta;
  • Come secondo motivo da sottoporre al giudizio di legittimità, vi è l’invocata nullità della sentenza di Appello, che statuiva che spettasse  al danneggiato dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, nonostante per altro l’Istituto non avesse contestato l’evento.

La decisione della Corte

La Cassazione, con la sentenza richiamata, esamina prima il secondo motivo, ritenendolo fondato, tanto che anche il ricorso viene accolto, assorbendo il primo motivo.

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In effetti, come sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello ha correttamente individuato il principio da applicare al caso di specie in materia di distribuzione dell’onere della prova “attribuendo alla parte danneggiata la dimostrazione del fatto storico che, diversamente da quanto sembra ipotizzare il ricorrente, non si esaurisce nella lesione (accertata dal CTU) e nella verifica medico-legale condotta alla stregua dei criteri di compatibilità del fenomeno rilevato con il fattore causale “allegato”, ma si estende anche alla individuazione del tempo e del luogo in cui il sinistro si è verificato, atteso che in tanto è ravvisabile un inadempimento dell’istituto scolastico alla obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e la incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti, in quanto l’alunno permanga nella situazione di affidamento e dunque nella sfera di controllo dell’ente obbligato alla prestazione: tale circostanza fattuale è presunta finché l’allievo si trattiene entro il plesso scolastico nelle sue pertinenze (…) mentre può estendersi anche là dove il minore fuoriesca dal plesso scolastico e dalla sue pertinenze, se vanga in concreto accertato che lo stesso non era affidato riaffidato ad altro adulto, ma continuava ad essere sottoposto a sorveglianza da parte dell’insegnante o altro dipendente scolastico.”

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Ora, nel caso di specie, la Corte di Appello ha richiamato correttamente questo principio. A giudizio dei giudici di Piazza Cavour tuttavia,  ha però espresso un errata interpretazione e applicazione nell’affermare che il danneggiato non aveva fornito la prova della dinamica del fatto, sostenendo che in assenza delle foto dei luoghi non era possibile verificare l’assenza di misure organizzative idonee ad evitare l’insorgenza della situazione di pericolo.

La scuola si era difesa sostenendo che non c’era nessuna prova in ordine “all’eventuale mancanza di misure organizzative idonee ad evitare l’insorgere di una situazione di pericolo”.

Ma ciò che la Corte di Cassazione afferma è che, se non spettava all’alunno infatti dimostrare l’evento (per altro senza contestazione), era onere dell’Istituto dimostrare di non avere una “culpa in vigilando” oppure una mancata disposizione delle misure di sicurezza.