Occupazione abusiva di immobili: un fenomeno che dilaga in Italia, vediamo quali sono le attuali norme e le novità
L’occupazione abusiva di alloggi è purtroppo un fenomeno dilagante che colpisce indistintamente sia i beni immobiliari pubblici, in particolare quelli destinati alla tutela delle fasce più deboli come le case popolari, sia i beni di privati cittadini.
Nell’ambito della proprietà privata, soprattutto nelle grandi città metropolitane, sono spesso i cittadini più deboli a essere colpiti dall’occupazione, infatti, non è insolito sentire casi in cui vengono occupate case di proprietà di anziani o disabili che momentaneamente si assentano per problemi di salute.
I più fortunati, hanno dei familiari che li accolgono mentre si cerca di liberare l’immobile, altri meno fortunati si trovano a dover reperire immobili in locazione o alloggi di fortuna.
Vediamo quali sono gli strumenti legali per affrontare tali situazioni e quali interventi sta attuando il legislatore per arginare tale fenomeno.
Le norme
L’articolo 633 del codice penale dispone: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.”
Si precisa che la condotta non è scriminata ex articolo 54 codice penale (stato di necessità), se lo stato di necessità non sia tale da mettere seriamente in pericolo la vita o altro diritto fondamentale dell’occupante abusivo. Pertanto la mera esigenza abitativa non è causa di esclusione della punibilità.
La condotta tipica che configura il reto, consiste negli atti materiali con cui il soggetto agente realizza l’invasione arbitraria, indipendentemente dalla natura dei mezzi utilizzati, sempre che essi non costituiscano, di per sé un altro reato, in quanto in tal caso, si avrebbe un concorso di reati o una diversa fattispecie criminosa.
Inoltre, ai fini della configurazione del delitto di occupazione abusiva, è necessario che sussista il dolo specifico, cioè la coscienza e volontà di invadere un immobile altrui con il fine specifico di occuparlo o di trarne un profitto.
Quanto alla punibilità su querela di parte, la Suprema Corte ha ritenuto “tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l’occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione.” (Cass. Sez. II penale n. 41401 del 23 novembre 2010).
Tale orientamento è stato successivamente così confermato dalla Cassazione: “nel caso di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) certamente si rende necessaria la condotta attiva dell’autore dell’invasione che continui ad utilizzare il bene altrui, giungendosi, altrimenti, al risultato paradossale di ritenere improcedibile o prescritto un reato che si estrinseca in una condotta attiva che si protrae nelle more del processo.” (Cassazione Penale, Sez. II, 8 maggio 2018 n. 20132)
L’occupazione abusiva di immobile, costituisce anche un illecito civile, pertanto, il soggetto vittima di occupazione, ha diritto non solo a vedersi restituire la proprietà, ma ha anche diritto ad ottenere un risarcimento del danno, sebbene sia molto difficile ottenere un indennizzo in quanto i soggetti occupanti, solitamente, non dispongono di beni o risorse economiche.
Inoltre, i tempi dei Tribunali, purtroppo sono piuttosto lunghi rispetto all’emergenza, magari di un anziano o di un disabile, di tornare in possesso di un immobile occupato, specie con i ritardi dovuti recentemente alla pandemia da Covid-19.
I Recenti aggiornamenti
Poiché la situazione delle occupazioni abusive è divenuta allarmante, il legislatore sta predisponendo l’introduzione nel codice penale del nuovo articolo 633 bis in materia di occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati.
Il 18 giugno 2021 è stato infatti annunciato il deposito alla Camera dei Deputati del progetto di legge n. 3165 che ha la finalità di porre un argine alla diffusione delle occupazioni abusive di alloggi sia pubblici che privati, introducendo il nuovo articolo 633 bis al codice penale.
Tale nuova norma, dovrebbe facilitare le tutele dei proprietari degli immobili occupati abusivamente prevedendo un innalzamento delle pene previste ed uno snellimento delle procedure per le indagini.
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Già in precedenza c’è stato un tentativo di arginare il fenomeno con strumenti tesi ad impedire gli allacci delle utenze nelle case occupate mediante il pacchetto di misure contenute nel cosiddetto “piano casa”, con cui sono state introdotte una serie di limitazioni di status per chi si impossessa di un immobile senza averne diritto: l’impossibilità per i soggetti non legittimati a vivere in uno stabile di ottenere la residenza e quindi l’accesso ai servizi comunali e l’allaccio alle utenze di luce e gas.
Le misure “piano casa” si sono rivelate del tutto insufficienti in quanto, molti dei soggetti occupanti, non hanno esitato a commettere altri reati con allaccia abusivi alla rete idrica ed elettrica altrui o degli enti comunali.