Metal detector: Chi lo usa deve fare attenzione a non rischiare sanzioni o addirittura a commettere reati, si devono conoscere le regole
In Italia il metal detector viene liberamente venduto e può essere utilizzato per uso professionale o per hobby.
In particolare, gli appassionati che utilizzano il metaldetector devono prestare attenzione all’utilizzo nei termini consentiti dalla legge perché in alcuni casi si possono commettere gravi violazioni o addirittura reati.
Le Norme e le aree di ricerca
La ricerca archeologica non autorizzata, in qualsiasi sua forma, è vietata dalla legge Italiana, quindi, il ritrovamento di qualsiasi reperto storico, anche se privo di valore economico, deve essere denunciato alle autorità competenti perché si tratta di beni che appartengono di diritto allo Stato Italiano.
Infatti, la ricerca archeologica è sempre vietata, se non autorizzata, sia all’interno che all’esterno di zone protette e gravate da vincoli storici, paesaggistici o ambientali.
Non si può quindi utilizzare il metal detector nei siti archeologici o nei parchi, perché chiunque venga trovato all’interno di zone a vincolo archeologico con il metal detector al seguito, anche se non ha trovato nulla, rischia di essere denunciato alla pubblica autorità, con tanto di sequestro delle attrezzature.
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
La normativa di riferimento è dettata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
Il decreto detta la disciplina per le scoperte all’Articolo 90, concerne appunto le “Scoperte fortuite”:
- Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
- Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica.
- Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 e’ soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
L’Articolo 91 indica invece i criteri per l’”Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate”:
- Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
- Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all’impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall’abbattimento che abbiano l’interesse di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario.
Il premio
L’Articolo 92 sancisce invece il diritto al riconoscimento di un “Premio per i ritrovamenti”:
- Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario dell’attività di ricerca, ai sensi dell’articolo 89; c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90.
- Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
- Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
- Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l’interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Mentre l’Articolo 93 indica la “Determinazione del premio”:
- Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell’articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
- In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L’accettazione dell’acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
- Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è’ effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Le sanzioni
Il medesimo decreto indica poi agli articoli 160 e successivi le sanzioni, in particolare, l’articolo 175 dispone che in caso di “Violazioni in materia di ricerche archeologiche”: 1. È punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099:
- a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all’articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’articolo 90, comma 1, le cose indicate nell’articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
La materia dei ritrovamenti è stata per lungo tempo disciplinata anche dall’art. 647 del codice penale, che è stato abrogato con il Decreto Legislativo n 7/2016, pertanto attualmente, le ipotesi di reato previste dall’art. 647 c.p. sono disciplinate quali illeciti civili dall’art. 4, co. 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. 7/2016 e sono assoggettate alla sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro.
Quanto alle aree in cui può svolgersi la ricerca con metal detector, si precisa che tutti i parchi regionali o nazionali rientrano nelle zone protette perché in molte aree c’è il rischio di danneggiamento della flora del sottobosco. In spiaggia invece la ricerca è libera ma consentita fino a 6 metri dalla battigia.
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Riguardo le aree private o comunque gravate da diritti reali o concessioni, come anche uno stabilimento balneare, è sempre consigliato chiedere il permesso, evitando così di essere allontanati malamente o addirittura denunciati per violazione di domicilio.
Nelle zone non vincolate la ricerca è libera, tuttavia, se vengono rinvenuti oggetti antichi più di 50 anni, questi devono essere consegnati e denunciati alle autorità entro 24 ore dal ritrovamento, altrimenti si rischia anche in questo caso di commettere reato.