Il minore può cambiare la residenza in caso di separazione

Nel caso di conflitto tra coniugi, il minore può cambiare la residenza purché non venga leso il suo interesse, reputato primario

Nel caso di disaccordo sia sull’affidamento, che sulla collocazione del minore la decisione sul luogo in cui il figlio deve risiedere sarà dunque il giudice a stabilirla guardando ad una regola unica ed inderogabile: l’interesse del bambino

In particolare, il Tribunale di Milano ha fissato 8 criteri (con ordinanza del 12 agosto 2014), che devono guidare il Giudice nella decisione e precisamente:

  1. la motivazione del trasferimento (che non sia frutto di una scelta egoistica);
  2. i riflessi del trasferimento sui tempi e le modalità di frequentazione dei figli (e la realistica possibilità di conservazione dei rapporti con l’altro genitore senza che sia costretto a stravolgere le proprie abitudini di vita )
  3. disponibilità dell’altro genitore a trasferirsi vicino al luogo dove andrà il bambino;
  4. se il trasferimento interferisca con la possibilità di frequentare anche altre importanti figure di riferimento parentali e familiari;
  5. l’impatto del trasferimento sulla esigenza di stabilità ambientale, emotiva, psicologica e di relazione del minore (no a trasferimenti provvisori);
  6.  il giudice deve valutare le caratteristiche dell’ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi;
  7. l’età del bambino (se molto piccolo può subire un maggior danno);
  8. la volontà del minore, se possibile ascoltandolo.

Dunque quando uno dei genitori desideri trasferirsi insieme al figlio, dovrà presentare una domanda al fine di ottenere l’autorizzazione alla “rilocazione” del minore mediante la modifica delle condizioni della separazione, del divorzio o dei provvedimenti assunti riguardo a minori nati fuori dal matrimonio.

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La Corte di Cassazione ha stabilito che di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dei coniugi separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell’altro coniuge, l’idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta.