Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 517 del 2020 affronta il problema del valore legale della firma grafometrica e del suo disconoscimento.
Firma grafometrica: di cosa si tratta.
La firma grafometrica è un tipo di firma elettronica avanzata, con valore legale, che richiede l’impiego di un tablet o uno schermo sensibile, su cui è riprodotto il documento che deve essere sottoscritto, come se fosse un documento cartaceo vero e proprio.
L’ unica differenza è che la firma viene apposta sullo schermo del tablet impiegando una penna particolare detta pen drive.
In questo modo il sistema acquisisce i parametri biometrici tipici di quella firma e li codifica creando un legame univoco e inscindibile tra questa e il documento.
Valore di prova e istanza di verificazione
Anche per la firma grafometrica valgono le stesse regole applicabili alla firma su un documento cartaceo, ossia la stessa fa piena prova se chi ha apposto detta firma la riconosce come propria.
Non ha valore di prova se il presunto firmatario nega formalmente la sua sottoscrizione.
Sarà onere della parte che intende avvalersi del documento sottoscritto presentare istanza di verificazione (art. 216 c. p.c.).
Il valore della firma grafometrica è assimilabile alla scrittura privata
L’ art. 21, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005) prevede che “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscono l’identificabilità dell’autore, l’integrità o l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile”
Ai sensi dell’ art. 2702 c.c. “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.”.
L’art. 15, comma 2, della Legge 59/97 riconosce al documento informatico con firma elettronica la stessa validità e rilevanza di quello cartaceo.
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Il d. P.R. n. 445/2000 ha a sua volta confermato questo principio sotto il profilo della validità giuridica e dell’efficacia probatoria, se vengono garantiti:
- l’identificabilità dell’autore
- l’integrità e l’immodificabilità del documento
In conclusione, anche per la firma grafometrica valgono le stesse regole applicabili alla firma su un documento cartaceo, ossia la stessa fa piena prova se chi ha apposto detta firma la riconosce come propria; non ha valore di prova se il presunto firmatario nega formalmente la sua sottoscrizione.