Viaggiare con denaro contante può comportare una serie di obblighi

Viaggiare con denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro per chi entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta comporta la dichiarazione di tale somma all’Agenzia delle dogane.

Viaggiare con denaro contante

Decreto legislativo del 19/11/2008 – N. 195

L’art. 3 prevede che “Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete”.
Il soggetto che trasporta denaro contante di importo superiore a 10.000 euro deve redigere una dichiarazione, conforme al modello allegato al decreto.
Tale dichiarazione può essere:

  1. trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell’Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
  2. consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell’ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.
    Tale prescrizione si applica anche ai trasferimenti di denaro contante, da e verso l’estero, effettuati mediante plico postale o equivalente.

Viaggiare con denaro contante

La dichiarazione, sempre redatta in conformità al modello è consegnata a Poste italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali all’atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento.
Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.
Entro sette giorni gli uffici postali e i fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all’Agenzia delle dogane.
La dichiarazione non deve essere effettuata in caso di trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Attività di controllo

L’attività di controllo in materia valutaria presso le frontiere è di competenza degli Uffici dell’Agenzia delle Dogane in base all’art. 4, comma 1, D.lgs n. 195/2008.
L’Agenzia registra le dichiarazioni ricevute ed i verbali delle contestazioni elevate.
I verbali di contestazione elevati autonomamente dai militari della Guardia di Finanza al di fuori degli spazi doganali in base all’art. 4, comma 2, D.lgs n. 195/2008, vengono ricevuti dagli Uffici delle dogane per la relativa acquisizione nel sistema informativo doganale.

Sequestro

Il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall’Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza, con priorità per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo
Il sequestro è eseguito nel limite:
a) del 30 per cento dell’importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;
b) del 50 per cento dell’importo eccedente, in tutti gli altri casi

Tali limiti non operano se:

  •  l’oggetto del sequestro è indivisibile;
  • l’autore dei fatti accertati non è conosciuto;
  • per la natura e l’entità del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulta agevolmente determinabile all’atto del sequestro medesimo.

Estinzione della violazione

Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all’ articolo 3 se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;
b) pari al 15 per cento se l’eccedenza non supera i 40.000 euro .
La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro

Sanzioni

L’ art. 9 del D.lgs. 195/2008 stabilisce le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3.
E’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

  1. dal 10 al 30 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3, se tale valore non e’ superiore a 10.000 euro;
  2. dal 30 per cento al 50 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3 se tale valore e’ superiore a 10.000 euro.

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Nel caso in cui la violazione consista nell’aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l’importo trasferito e l’importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro, il minimo edittale della sanzione e’ pari al 3 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3.

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In quest’ultimo caso, ai fini della determinazione dell’ entità  della sanzione, l’amministrazione procedente terrà conto dell’entità :

  • dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3,
  • dell’importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali,
  • delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.