Vaccinazione Covid19 : l’agenzia delle Entrate con la risposta n. 548/2021 chiarisce l’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 453, della legge di bilancio per il 2021.
Esenzione Iva per cessioni di vaccini contro il Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla vaccinazione Covid 19
L’ art. 1 comma 453, della Legge di bilancio per il 2021 prevede che:” In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022”.
La norma richiamata ha introdotto il regime dell’esenzione IVA per le cessioni di vaccini contro il COVID-19 e per le “prestazioni di servizi strettamente connesse” a tali vaccini, con diritto alla detrazione dell’IVA.
Il regime è temporaneo e si applica fino al 31 dicembre 2022.
Tale disposizione recepisce la Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (c.d. Direttiva Covid), che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE ( c.d. Direttiva IVA), al fine di “rendere più accessibili i costi della fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID 19 nonché di servizi strettamente connessi a tali dispositivi nell’Unione” .
Tale modifica ha lo scopo di accelerare lo sviluppo, la fabbricazione e la diffusione di vaccini contro il virus al fine di contribuire a proteggere le persone nell’Unione Europea.
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Che cosa prevede la modifica della Direttiva Iva
La Direttiva IVA, è stata modificata con l’introduzione nel Titolo VIII, dedicato alle “Aliquote”, il nuovo articolo 129-bis che concede, in via transitoria, agli Stati membri la possibilità di adottare misure, quali l’aliquota ridotta o l’aliquota zero:
- per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro per COVID-19
- per la fornitura di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dall’Unione Europea
- nonché per la prestazione dei servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.
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Conclusione
La conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella riposta all’interpello è che la concessione in uso di una porzione delle aree espositive di proprietà, rientra nella nozione di prestazione di servizi strettamente connessi.
Garantisce l’idoneo allestimento degli spazi e la prestazione di alcuni servizi accessori, con unico corrispettivo.
Tali prestazioni possono essere acquistate dall’Azienda Ospedaliera in esenzione da IVA (aliquota zero), senza pregiudizio, in capo alla concedente, del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.