Il compenso del professionista: il diritto dell’avvocato ad essere pagato

Compenso del profesionista: Il libero professionista, ricevuto il mandato professionale, ha diritto a farsi pagare dal cliente poiché il mandato si presuppone a titolo oneroso.

Il compenso dell’avvocato

In materia di prestazioni espletate dall’esercente una professione intellettuale, quindi quella dell’architetto, del commercialista, del legale, etc, vige nell’ordinamento, ai 4 sensi dell’art. 2233 c.c., nonché dell’art. 13 L. n. 247/2012, concernente, nello specifico, l’attività prestata dall’avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto.

Quindi, al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento compete senza dubbio il diritto al compenso.

E quanto deve farsi pagare?

Venendo, perciò, all’accertamento del quantum dei corrispettivi spettanti, giova precisare che è una buona regola sottoscrivere un contratto che preveda i costi, ma non è obbligatorio.

In difetto di pattuizione con il cliente del relativo ammontare, infatti, deve farsi applicazione, ai fini della relativa liquidazione, della disciplina introdotta dal D.M. n. 55/2014, nel testo modificato dal D.M. n. 37/2018.

Il Testo prevede per le diverse materie ed i diversi organi giurisdizionali, a seconda delle fasi e dell’attività espletata, l’ammontare dei compensi dovuti.

Tale ammontare può essere diminuito o aumentato secondo diversi criteri d ricercare nella Norma.

Agli importi così come calcolati dovranno essere aggiunte le seguenti voci: le spese generali (oggi al 15%), la Cassa Avvocati (oggi al 4%), nonché l’IVA (oggi al 22%).

Se il cliente non paga

E se il cliente non paga?

Peraltro, qualora il cliente non volesse corrispondere tali importi sarebbe proprio il Giudice a doverli calcolare secondo le medesime tabelle poiché per Legge sono queste a dover essere applicate per la liquidazione del compenso dovuto.

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Tale richiesta potrà essere inoltrata sia con decreto ingiuntivo – su fattura o su notula corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine di appartenenza – , sia con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.