Guida in stato d’ebbrezza: L’organo accertatore si deve attenere a determinate procedure nell’accertamento poichè il fatto ha anche rilevanza penale

Le norme
In tema di Guida in stato d’ebbrezza, la Normativa dispone l’applicazione dell’art. 354 c.p.p. che prevede ai commi 2 e 3: “2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose.
In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità.
Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.”
Dunque, in presenza del rischio concreto che le tracce o gli elementi utili ai fini dell’indagine non si conservino e si disperdano o svaniscano la Polizia Giudiziaria svolge accertamenti e rilievi sui luoghi, sulle cose e sulle persone.
Lo stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche è soggetto a svanimento col passare del tempo e secondo il normale assorbimento dell’alcool da parte del soggetto medesimo.
E’ in quest’ottica che l’accertamento sulle persone diviene urgente ed indifferibile per la opportuna verifica del tasso alcolemico.
Le procedure
Esso si presenta, dunque, come un atto di Polizia Giudiziaria per il quale chi opera deve seguire precise procedure rispettando le garanzie di legge.
Sebbene la norma, al comma 3, dica esplicitamente che “gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono” è opportuno ricordare che, secondo il dettato dell’art. 113 disp. att. cod. proc. pen. “nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria”.
Qualora, quindi, si proceda a svolgere accertamenti urgenti sulle persone diviene obbligatorio redigere verbale di accertamento urgente sulle persone ai sensi dell’art. 354 c. 3 c.p.p.
Tale verbale deve contenere tutti gli elementi necessari quali: – la data e l’orario in cui si redige l’atto; – da cosa scaturisce l’accertamento (descrizione dettagliata della sintomatologia, eventuale accertamento preliminare con precursore che ha dato esito positivo, indicazione del fatto – ossia se si tratta di un normale controllo di Polizia Stradale o di un incidente –); – il luogo in cui viene effettuato l’accertamento (se sul posto o con accompagnamento presso il Comando più vicino o in ospedale).

Inoltre, in tale caso, la Polizia Municipale, oltre al verbale di cui sopra, deve procedere all’informativa del diritto di essere assistito dal difensore di fiducia. L’art. 356 c.p.p. e l’art. 114 disp. att. c.p.p. prevedono rispettivamente: “Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2” e “Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.
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All’atto della richiesta al soggetto di essere sottoposto ad accertamento attraverso apparecchiatura etilometrica sul luogo del fatto o con accompagno presso il Comando più vicino o presso l’ospedale (nel caso di accertamento ai sensi del comma 5 del 186) l’organo di Polizia che procede ha quindi l’obbligo di informare il soggetto della facoltà di essere assistito da un legale di fiducia.
Tale imposizione normativa deriva semplicemente dal fatto che l’atto di Polizia Giudiziaria che si sta compiendo è un atto di natura endoprocessuale che sarà utilizzato durante il dibattimento.
E’ proprio in considerazione della sua natura che è imposto l’obbligo dell’assistenza legale affinché sia consentito il diritto di difesa.