Il lavoro occasionale accessorio è stato introdotto tra gli strumenti a vantaggio delle assunzioni dei minorenni che studiano
Il lavoro occasionale ed accessorio, disciplinato dagli artt.70 e ss. del D.Lgs. n.276/03 che, dopo le modifiche intervenute con le L. n.133/08 e n.191/09, ha previsto per i giovani fino a 18 anni, compatibilmente con gli obblighi scolastici, la possibilità di espletare tali prestazioni in alcuni periodi dell’anno (fine settimana, vacanze natalizie e pasquali, periodo feriale), e segnatamente:
dalle ore 13 del venerdì alle ore 6 del lunedì; dal 1° dicembre al 10 gennaio; dalla domenica delle Palme al martedì dopo la Pasqua; dal 1° giugno al 30 settembre.
Dal 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova disciplina del Lavoro Occasionale Accessorio. Si tratta della disciplina che è andata a sostituire gli abrogati buoni-lavoro c.d. “Voucher Inps” e che come abbiamo visto riguarda le attività non abituali alle dipendenze di un committente.
Si tratta di una prestazione flessibile, affidata all’organizzazione del minore, con l’unico limite, previsto per le prestazioni occasionali, del tetto dei 5.000 euro netti per ogni committente nell’anno solare, esenti da Irpef e non incidenti sullo “status” di disoccupato o inoccupato (si parla invece di 2000 euro netti in caso di prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o liberi professionisti).
Ovviamente, si ritiene che l’età minima per poter accedere anche a questa tipologia di lavoro sia comunque i 16 anni.
Alle prestazioni legate al Lavoro Occasionale Accessorio possono fare ricorso: Le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, attraverso il Libretto Famiglia; Imprese, professionisti e PA per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale (PrestO’). In particolare, il Legislatore ha introdotto il “libretto di famiglia” per le prestazioni occasionali rese ai privati e il “contratto di Prestazione Occasionale (PrestO)” per le imprese ed i professionisti.
Questo con il dichiarato intento di consentirne l’utilizzo per prestazioni occasionali o saltuarie e, nel contempo, garantire un minimo di tutele previdenziali, normative e assistenziali a favore dei prestatori.
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Con riferimento alla soglia di utilizzo relativa alla totalità dei prestatori, sono conteggiati al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai seguenti soggetti: Titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità; Giovani con meno di venticinque anni di età.
Se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado. Ovvero, a un ciclo di studi presso l’Università; Disoccupati che abbiano reso la DID; Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In ogni caso non può essere superato il limite massimo di 280 ore lavorative nell’arco dell’anno.