Adozione in casi particolari: art. 44 lett. d) come ipotesi residuale

L’art. 44 lettera d) della legge 184/1983 disciplina una ipotesi residuale di adozione non legittimante

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L’art. 44 della legge 184/1983 espressamente sancisce che “1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e  duraturo, (anchematurato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento) quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. 2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli. 3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. 4. Nei casi di cui  alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare”.

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Secondo la Cassazione, l’articolo 44 lettera d) legge 184/1983 costituisce una “clausola di chiusura del sistema intesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità effettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura”.

Difatti, con Ordinanza n. 17100 del 26 giugno 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha specificato che la mancata indicazione, nell’articolo 44 legge n. 184 del 1983, di requisiti soggettivi per l’adottante e l’adottando implica che l’accesso all’adozione sia consentito anche alle persone singole e alle coppie di fatto, “sempre che l’esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto che in concreto, facciano ritenere sussistenti i presupposti per l’adozione speciale”.

Si tratta di un tipo di adozione non legittimante in quanto il minore dottato non acquisisce la condizione di figlio legittimo dei genitori adottivi. Ciò produce i seguenti effetti giuridici: il mantenimento del proprio cognome d’origine, che viene posposto a quello dei genitori adottivi; il minore diventa erede dei genitori adottivi, ma non stabilisce legami di parentela con gli altri componenti della famiglia adottiva; mantiene alcuni obblighi nei confronti della propria famiglia d’origine.

Tale tipo di adozione viene ad esistere anche nel caso in cui ai genitori del minore sia stata revocata la responsabilità genitoriale e, secondo l’interpretazione giurisprudenziale più recente, gli stessi non posso paralizzare l’adozione opponendosi alla richiesta, a meno che non dimostrino di avere un legame effettivo con il minore.