Multa per guida in stato d’ebbrezza: come avviene l’accertamento

Guida in stato d’ebbrezza: L’articolo 186 del Codice della Strada prevede specificatamente le modalita di accertamento dello stato d’ebbrezza.

L’accertamento della guida in stato di ebbrezza

La Norma infatti recita “….Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili…”

Come ben si evince dal testo, quindi, sia nel caso di un normale controllo di Polizia Stradale che in caso di incidente, dopo aver accertato una specifica sintomatologia relativa allo stato di alterazione psico-fisica presumibilmente dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche di un determinato conducente, gli organi di Polizia Stradale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 C.d.S., al solo scopo della ricerca, della individuazione e della conservazione degli elementi di prova per dimostrare la propria tesi sullo stato psico-fisico del conducente stesso, possono – pertanto, hanno piena facoltà decisionale e non si tratta di un obbligo – sottoporre il soggetto ad accertamenti qualitativi attraverso una informale attività di Polizia Giudiziaria. Tali accertamenti devono essere NON INVASIVI, esperiti secondo le modalità indicate dal Ministero dell’interno e nel pieno rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica del soggetto.

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Tali accertamenti, quindi, non possono tradursi nella richiesta di intervento dell’ambulanza o nell’accompagnare l’autista presso l’Ospedale al fine di eseguire tali analisi. Infatti, in assenza di lesioni da incidente stradale, è pacifico che non sia consentito svolgere accertamento presso le strutture ospedaliere (Corte di Cassazione sentenza 09/11/2017 n. 51284). Il comma 5 dell’art. 186 C.d.S. prevede, quindi, che per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico venga effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Ciò quindi, nel caso di lesioni da incidente stradale.