Mancata comunicazione del decesso all’INPS: non costituisce reato

Mancata comunicazione del decesso all’Inps : non sussiste l’obbligo di comunicazione all’Inps della morte del congiunto, ma solo la comunicazione della morte al Comune competente.

Mancata comunicazione del decesso all'Inps

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

L’art. 316-ter c.p. è posto a tutela degli interessi finanziari della pubblica amministrazione.
Il reato si configura con il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche ottenute con particolari modalità, descritte dalla norma come “utilizzo e presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere” o omissioni di informazioni dovute”.
Le informazioni, la cui omissione può integrare la fattispecie di cui all’ art. 316 ter c.p., devono essere “dovute”, devono, cioè, trovare fondamento in una richiesta espressa dell’ente erogatore o, comunque, risultare imposte dal principio di buona fede precontrattuale di cui all’art. 1337 c.c..

Cass. Pen., sez. VI, n. 31210 pubblicata il 9 agosto 2021.

Il caso affrontato dalla Cassazione, che si è espressa con la sentenza n. 31210 pubblicata il 9 agosto 2021 riguarda l’omessa comunicazione all’Inps della morte del congiunto.
La violazione della comunicazione del decesso del beneficiario del trattamento viene fatta discendere dal d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 72, che prevede l’obbligo di comunicare la morte di una qualunque persona, non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all’ufficiale dello stato civile :

    • del luogo dove questa è avvenuta
    • nel caso in cui si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto

Tale obbligo è posto a carico dei “congiunti” o della “persona convivente con il defunto” (o di un loro delegato) o in mancanza della persona “informata” del decesso ovvero, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, in capo al direttore o a chi sia stato a ciò delegato.

Il responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune, ha l’obbligo di comunicare all’ente di previdenza la morte dell’assicurato come previsto dall’art. 34 della l.903/1965 e dall’art. 31, comma 19, della L. 289/2002.
Tale ultima norma prevede che a seguito delle comunicazioni dei Comuni relative ai decessi di cui alla l. 21 luglio 1965, n. 903, art. 34, l’INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai Comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza.

Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei Comuni la legge di Stabilità per il 2015, ha sancito l’obbligo per i medici necroscopi di invio on line del certificato di accertamento del decesso entro 48 ore dall’evento, utilizzando le stesse modalità già in uso per la trasmissione delle certificazioni di malattia.

La conclusione della Cassazione

Vista la normativa sopra richiamata sugli obblighi di comunicazione in caso di decesso, la Cassazione non ha ritenuto esistente sui congiunti della defunta un obbligo di comunicazione di decesso all’INPS, tenuto conto che siffatto obbligo non è imposto ai congiunti in relazione al trattamento pensionistico erogato e spettando ad essi unicamente la comunicazione del decesso al Comune di appartenenza, che era stata effettuata.
Infatti, proprio sulla base di tale comunicazione si sono attivate le indagini della Guardia di Finanza che hanno comparato le certificazioni di decesso alle risultanze della banca dati dell’istituto erogatore constatando che il pagamento della pensione era ancora in corso.
Nel caso esaminato, la comunicazione incombeva all’ Ufficiale di Stato civile che aveva redatto la scheda di morte.

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Nella fattispecie manca, dunque, uno degli elementi costitutivi, rappresentato dall’omissione di informazioni dovute, che non sono neppure in astratto configurabili nel rapporto tra l’Istituto ed i congiunti della persona che usufruisce del trattamento pensionistico a questo estranei.

Sono state, infine, considerate del tutto estranee alla fattispecie incriminatrice eventuali condotte appropriative dei ratei della pensione erogata dall’INPS in favore del defunto mediante versamento nel conto corrente bancario del congiunto.
In tale ultimo caso se provata, si sarebbe ravvisata la condotta di appropriazione indebita prevista dall’art. 646 c.p., nei confronti di chi senza titolo si appropri di somme non dovute.