Compensi ai legali: non rileva l’attività del collega se non ha il mandato

L’attività svolta da un Avvocato che non è il tuo non può essere fatta valere nei compensi richiesti dal professionista procurato

Cosa si intende per “mandato” ad un avvocato

Quando devi essere rappresentato e difeso in un procedimento che ti vede parte in causa, di natura civile, penale o amministrativa che sia, in qualsiasi fase e grado dovrai procedere con la nomina di un difensore Avvocato (Iscritto pertanto all’Albo forense territoriale e pubblicamente verificabile) di tua fiducia, che, pertanto avrai scelto ed incaricato sottoscrivendo dinnanzi allo stesso un a “Procura alle liti”, ovvero un mandato, che contiene delle specifiche riguardo allo stesso e che sarà infine autenticata dallo stesso difensore con la propria firma apposta a seguito di quella del cliente stesso.

compensi

La collaborazione tra colleghi può essere un vantaggio per il cliente

In alcuni procedimenti tuttavia, è opportuno, a causa della vastità della materia o della complessità del procedimento stesso, che il patrocinio dell’Avvocato possa avvalersi del supporto di un collega, magari specialista o con una determinata esperienza specifica in una materia, oppure che semplicemente possa più agevolmente occuparsi di un aspetto procedurale necessario al fine di concludere a vostro favore la controversia.

Devo pagare l’apporto dato dal collega del mio difensore?

Accade a questo punto (e non si parla in questa sede tanto del “consiglio” o telefonata tra colleghi, tantomeno di un favore burocratico ma di vere e proprie attività professionali svolte), che si ponga il problema di dover includere tali attività nell’onorario dell’Avvocato che il cliente sarà poi tenuto a liquidare, in quanto la correttezza deontologica tra colleghi e quella del cliente verso un professionista, obbligherebbero, quanto meno eticamente, a riconoscere economicamente i compensi per attività che effettivamente hanno inciso sul tempo e la professionalità messa a disposizione dall’altro professionista interpellato. Chiaramente al momento della Procura, è stato presentato e accordato un preventivo degli onorari dell’Avvocato alla quale si è dato mandato, che tuttavia se giustificati, possono essere presentati con le maggiorazioni, di attività subentrate in corso di causa oppure con privandolo di somme preventivate per attività che poi non si sono rese necessarie. Ma se nella Procura non è compreso espresso mandato al professionista Avvocato che collabora al vostro procedimento con il vostro Avvocato, va necessariamente considerato quando dovranno essere liquidati i compensi?

Cosa dice la Cassazione

Per la Cassazione non rileva ai fini del compenso dell’avvocato incaricato, l’apporto dato nel corso del giudizio dal collega a cui però il cliente non ha conferito mandato. Questo quanto precisato dall’ordinanza della Cassazione n. 22222/2021.

I fatti

Un avvocato ricorre il Tribunale per chiedere il pagamento delle proprie spettanze in relazione all’attività professionale prestata in favore del convenuto. Nel contestare l’importo dovuto all’Avvocato ricorrente, il convenuto fa presente che un altro avvocato ha dato il proprio apporto in relazione all’attività d’interpretazione e applicazione di una clausola della polizza assicurativa in quanto sarebbe stato individuato come professionista di maggiore esperienza specifica in materia ed essendo (così come spiegato precedentemente nell’introduzione del tema) fondamentale una corretta interpretazione al fine di una possibilità di esito positivo della controversia per il Cliente. Per il Tribunale però tale apporto non rileva, pertanto respinge la domanda del convenuto.

Parte soccombente ricorre allora in Cassazione per contestare la decisione del Tribunale, sollevando a tale fine due motivi.

  1. Con il primo contesta in pratica il riconoscimento all’avvocato del compenso richiesto, che può essere riconosciuto solo previa dimostrazione dell’attività svolta (rilevando in sostanza da parte sua che l’attività fosse perlopiù riconoscibile all’altro professionista).
  2. Con il secondo invece contesta la rideterminazione delle spese di lite visto che il Tribunale ha ridimensionato la richiesta dell’attore ed ha accolto l’incompetenza territoriale sollevata dal convenuto come da deduzione del mutamento di rito. Motivi per i quale avrebbe dovuto disporre la compensazione.

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La decisione della Corte

La Corte di Cassazione dichiara però il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni:

  1. Respingendo il primo motivo di ricorso, i giudici della Suprema Corte rilevano quanto rilevato e conseguentemente statuito dai giudici di merito, ovvero che in relazione al compenso richiesto dal difensore nominato, deve riconoscersi l’attività svolta dallo stesso nel procedimento. L’altro avvocato non ha svolto attività rilevante ai fini della causa per ciò che concerne la redazione della comparsa conclusionale e l’applicazione e interpretazione della clausola della polizza assicurativa.

Con il motivo sollevato quindi il ricorrente starebbe tentando solo di ottenere una nuova rideterminazione dei fatti sul contributo difensivo del secondo legale rispetto a quella svolta dall’attore, andando così a sindacare le valutazioni sul compenso espresse dal giudice.

  1. Inammissibile anche il secondo motivo, poichè la Cassazione ha compito solo di accertare che le spese non vengano poste a carico della parte che risulti totalmente vittoriosa, senza potere operare una valutazione circa la possibilità di compensazione totale o parziale delle stesse. A tal proposito infatti gli Ermellini ribadiscono che: “la regolamentazione delle spese di lite – anche qualora il processo sia articolato per gradi e per fasi o procedimenti incidentali – va sempre operata in relazione all’esito complessivo e finale della lite e non in relazione all’accoglimento di una singola eccezione o difesa.”