Con il Decreto Sicurezza bis non si applica la particolare tenuità ex art. 131bis c.p. all’oltraggio a pubblico ufficiale
Il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale è previsto dall’articolo 341bis del Codice Penale, tale articolo è stato introdotto dalla legge 94/2009 e si configura quando una persona offende l’onore e il prestigio di un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Perché l’offesa rivolta al pubblico ufficiale costituisca reato è necessaria la sussistenza di determinate condizioni, come la presenza di soggetti estranei e l’offensività delle espressioni. Tuttavia, non è insolito che i Giudici tengano conto di alcune circostanze soggettive e, pur sussistendo gli elementi costitutivi del reato, ritengano che il fatto sia di particolare tenuità e dunque meritevole di archiviazione oppure che il responsabile sia meritevole di assoluzione.
Su tale specifico elemento della tenuità, è intervenuto recentemente il legislatore con il Decreto Sicurezza bis convertito dalla legge n. 77/2019 in vigore dal 10 agosto 2019, vietando di fatto l’applicazione di qualunque giustificazione all’oltraggio al pubblico ufficiale, perché l’offesa, indipendentemente dalla sua tenuità, costituisce sempre reato e il giudice non può far altro che stabilire la pena prevista. Le modifiche infatti, hanno stabilito l’esclusione della particolare tenuità del fatto quale causa di non punibilità ex art 131bis c.p., qualora si proceda per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il decreto, inoltre, ha inasprito le pene per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale prevedendo all’art. 341-bis c.p. un minimo edittale, pertanto, chi in luogo pubblico o aperto al pubblico, e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
La sentenza della Corte Costituzionale
La modifica introdotta dal Decreto Sicurezza non ha tardato a manifestare difficoltà applicative in relazione all’articolo 131 bis c.p., per cui alcuni giudici hanno ritenuto di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale in merito all’applicabilità dell’art. 131 all’oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.
In particolare, un Giudice del Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale in quanto ha ritenuto che l’astratta esclusione dell’esimente ex art. 131bis c.p. sarebbe “in contrasto con il principio di uguaglianza, irragionevole e contraria al principio di proporzionalità che deve informare le risposte sanzionatorie”.
Nel caso di specie infatti, il Giudice si trovava a dover giudicare un cittadino cinese che, pur avendo commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale, “ebbe ad agire da incensurato in un grave e occasionale stato d’animo, per avere appreso dell’imminente morte del padre, lontano in Cina, tenuto anche conto della valutazione complessiva delle condotte dell’imputato, del modesto turbamento derivato al regolare funzionamento della pubblica amministrazione l’assenza di conseguenze lesive per gli operatori di polizia, la considerazione del modesto livello di colpevolezza”.
Analogamente, con le stesse motivazioni, ha sollevato la questione di legittimità il Tribunale di Torre Annunziata, dove un Giudice si è trovato a dover giudicare un caso di resistenza a pubblico ufficiale da parte di un cittadino che aveva agito in uno stato di agitazione “indotto da un pregresso alterco con terzi e, comunque, con una carica intimidatoria particolarmente esigua.”
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La Corte Costituzionale, con sentenza n.30 del 10 febbraio – 5 marzo 2021, previa riunione dei ricorsi, ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità sollevate.
Pertanto, ad oggi, è confermata l’esclusione dell’applicazione dell’esimente della “particolare tenuità del fatto” ex art. 131bis c.p. all’oltraggio a pubblico ufficiale, alla resistenza e alla violenza o minaccia a pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.