Vaccino covid: non sempre c’è la responsabilità dei sanitari in caso di morte

Art. 3 del Decreto Legge 01 aprile 2021 n. 44 (convertito con modifiche dalla L. 28 maggio 2021 n. 76): ambito di applicabilità della normativa in tema di responsabilità dei sanitari per somministrazione vaccino covid

vaccino covid

La normativa che esclude la responsabilità dei sanitari

In caso di morte o di lesioni dovute dalla somministrazione del vaccino, è stata introdotta una norma ad hoc tesa a limitare la responsabilità del sanitario durante la campagna di somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid 19.

L’ambito di applicabilità della normativa che esclude la responsabilità del sanitario, o la limita solamente nel caso di colpa grave, è esclusivamente quella della campagna vaccinale.

Viene disciplinata inoltre la modalità secondo la quale il vaccino deve essere somministrato, la quale si esplica in vari step, tesi a tutelare il sanitario in fase pre-inoculazione, in quanto reputata più delicata:

  • il primo momento consiste nella compilazione, da parte dell’utente, di una scheda triage-prevaccinale e di un questionario anamnestico, entrambi documenti relativi alle condizioni di salute attuali e pregresse del paziente;
  • il secondo consiste nella raccolta del consenso informato sui possibili esiti avversi del vaccino, al pari di ogni altro farmaco.

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E’ in questi particolari momenti che possono verificarsi errori medici che possono cagionare l’evento infausto, fermo restando che la disciplina è chiara nel ritenere esente da responsabilità del sanitario per eventi di morte o lesioni nel caso in cui l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità ed alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.