Transazione generale e transazione speciale: di cosa si tratta

La Cassazione civile con ordinanza n. 21557 del 27 luglio 2021 ha precisato la distinzione tra transazione generale e speciale.

Transazione generale e speciale: elementi distintivi

La Cassazione nell’enunciare i principi di diritto nella ordinanza di cui sopra ha specificato che l’elemento distintivo rilevante in tema di transazione è :

  • che la transazione “generale” riguarda una pluralità di controversie globalmente considerate, senza che occorra la previa individuazione delle medesime, poiché le parti la concludono in generale su tutti i loro affari, cosicché poi le reciproche concessioni possono dirsi relative non a singole liti ma a tutte le potenziali liti considerate nel loro insieme;
  • quella “speciale” attiene a un determinato affare necessariamente individuato come tale, cui associare l’effetto estintivo o preclusivo.
    Il Giudice di merito ha il compito di stabilire in concreto se una transazione sia stata generale o speciale in quanto si tratta di un accertamento del contenuto contrattuale.

Indagine sulla comune intenzione delle parti.

L’indagine deve tener conto del criterio generale per cui, ove rispetto a un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a plurime questioni controverse, l’avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali.
L’art. 1364 c.c., prevede che le espressioni usate nel contratto, anche se generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire. Se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l’eventuale ampiezza dell’espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all’accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto.

Errore sul motivo del contratto

In tema di transazione, l’art. 1974 c.c., trova la sua ratio nella eccezionale rilevanza che è possibile attribuire all’errore sul motivo del contratto, sicché si applica a qualunque tipologia di transazione, “generale” o “speciale”, con priorità rispetto alla previsione dell’art. 1975 c.c..

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In base all’art. 1975 c.c., i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente non hanno influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata “generale”, e cioè posta in essere relativamente a una pluralità di controversie in cui le reciproche concessioni siano relative non alle singole liti ma a tutte le liti insieme.

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Invece determinano l’annullabilità della transazione quando questa sia stata “speciale”, e abbia perciò riguardato un affare determinato, ove il documento scoperto posteriormente provi che una delle parti non aveva alcun diritto (v. Cass. n. 5138-03).
La Cassazione precisa che una simile distinzione va mantenuta , ma con le precisazioni esposte in precedenza.

L’accertamento di fatto è sindacabile in sede di legittimità, sia sul piano motivazionale, ove sia dedotto l’omesso esame di fatti decisivi, sia sul piano della corretta applicazione delle regole di ermeneutica, ove tali regole non siano state correttamente osservate.