Procura alle liti: Se scegli un Avvocato per rappresentarti e difenderti sappi che ti chiederà di firmare un mandato. Eccone gli elementi essenziali
La procura alle liti, che serve a dare mandato all’Avvocato prescelto a rappresentare e difendere il sottoscrivente, deve indicare i seguenti elementi:
- generalità del soggetto che conferisce la procura (la parte);
- generalità dell’avvocato (o degli avvocati nel caso si conferisca facoltà congiuntamente e disgiuntamente a più legali);
- ampiezza della procura (solo se si intende conferire la procura per più gradi di giudizio);
- poteri conferiti all’avvocato (esplicati ma ovviamente non circoscritti tutti esaustivamente);
- elezione di domicilio ( in pratica presso l’indirizzo ove l’Avvocato ha lo studio o comunque la domiciliazione);
- informativa relativa al trattamento dei dati personali (autorizzazione al trattamento degli stessi secondo normativa richiamata);
- avvertimento alla parte dell’obbligo o della possibilità di ricorrere alla mediazione prima del processo (qualora prevista e comunque raccomandata al fine della risoluzione stragiudiziale della controversia);
- sottoscrizione del conferente o del legale rappresentante in caso di società;
- autentica della sottoscrizione da parte dell’Avvocato;
- data e luogo di conferimento.
La procura alle liti può essere cartacea o informatica.
La procura cartacea può essere apposta:
- a margine dell’atto processuale; pertanto, viene redatta sull’atto stesso;
- in calce all’atto (al termine dell’atto stesso);
- su un foglio separato che deve essere materialmente congiunto all’atto processuale. La congiunzione materiale ricorre quando il foglio che contiene la procura è spillato al precedente in modo da formare un corpo unico con l’atto che precede.
La procura informatica può essere rilasciata in due modi:
- come documento informatico, congiunta poi telematicamente all’atto a cui si riferisce. In tal caso, viene elaborato e trasformato in PDF, infine inviato tramite Pec al cliente che la sottoscrive con la propria firma digitale. Dopo opportune verifiche di validità della firma digitale, l’avvocato quindi appone al file Pdf la propria firma digitale.
- come documento cartaceo, firmato e poi trasformato in copia informatica tramite scansione. In tal caso però, l’avvocato sottoscrive a sua volta il documento certificando la firma del cliente come autentica. Pertanto occorre che le firme se apposte su cartaceo e poi rese in formato pdf come documento unico elettronico, siano apposte contestualmente.
La congiunzione materiale all’atto avviene allegando la procura all’interno della stessa “busta telematica” in cui è contenuto l’atto cui inerisce.
La nullità
Ex articolo 182 del codice di procedura civile, se sussiste un vizio di nullità della procura, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per sanarla, ossia per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni ovvero per il rilascio della procura alle liti o per rinnovarla. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
In caso in cui si rilevi l’inesistenza della procura stessa, ossia se la procura manca del tutto, la sentenza è valida e non ha effetto sulle parti ma sull’avvocato, il quale sarà anche tenuto a pagare le spese processuali in proprio. Tale vizio non può essere sanato mediante rilascio di una nuova procura.
Pronuncia cassazione
Secondo la pronuncia della Cassazione qui in commento, è sempre sanabile la nullità della procura alle liti grazie all’obbligo da parte del giudice, previsto dal Codice di procedura civile, di concedere al momento un termine. La Corte Suprema dichiara inoltre che: “Dall’interpretazione letterale del citato art. 182 del cod. proc. civ. si evince la previsione della sanatoria dei vizi della procura, attraverso l’assegnazione di un termine da parte del giudice, anche quando la procura sia del tutto mancante”. In caso contrario, continuano gli Ermellini, «non si spiegherebbe il richiamo testuale all’assegnazione del termine per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa». La nullità, in effetti si verifica quando la procura non difetti dei requisiti minimi e non presenti alterazioni così gravi da poter dubitare della sua esistenza giuridica. È quindi sempre ammessa la sanatoria se la procura consente di accertare un collegamento tra il soggetto che l’ha conferita ed il procedimento a cui si riferisce.
Riassumendo le ipotesi in cui non si possa applicare tale ratio sono, ad avviso del Collegio, distinte come di seguito: “va distinta l’ipotesi in cui si versi in un caso di nullità della costituzione in giudizio di una parte rappresentata e difesa da un avvocato ma senza che sia stata rilasciata la procura in suo favore nelle forme di legge, il cui vizio è, perciò, sanabile attraverso la successiva regolarizzazione mediante il conferimento di un’apposita procura in un termine perentorio concesso dal giudice proprio in virtù di quanto sancito dal citato art. 182 c.p.c., dall’ipotesi in cui, invece, la parte appellante si sia illegittimamente costituita, fin dall’origine, ad esempio, personalmente, senza nemmeno l’apparente rappresentanza tramite un difensore legalmente esercente ed abilitato e, quindi, senza neppure il conferimento di un – sia pure soltanto meramente affermato – ius postulandi in favore di apposito legale”.
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“In tale ultimo caso, infatti, la costituzione si deve ritenere, in grado di appello, inammissibile ab initio, con conseguente sua insanabilità per effetto di una non consentita successiva attività di regolarizzazione”.