Sinistro in aree private: l’assicurazione risarcisce il danno

Sinistro: Anche in caso di incidente avvenuto al di fuori delle pubbliche vie, in aree private, è applicabile la disciplina RCA auto

Le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21983 del 30.07.2021, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente alla giurisprudenza comunitaria nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

Il codice delle assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) prevede che il danneggiato possa rivolgere la propria richiesta di risarcimento del danno all’assicurazione (c.d. “azione diretta”) nel caso in cui il sinistro sia avvenuto “su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate”.

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L’Italia, con la sopra indicata pronuncia, si è uniformata al concetto europeo di aree equiparate, statuendo che la garanzia R.C.A. opera in tutti quegli spazi in cui il veicolo od il motoveicolo possano transitare assolvendo la propria funzione di vetture (ad esempio spazi di manovra in posti auto condominiali oppure corte comune condominiale).

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E’ stata dunque data una interpretazione più estensiva in quanto originariamente veniva concessa l’operatività di questa disciplina esclusivamente in aree alle quali potevano accedere un numero indeterminato di soggetti.

Era dunque l’indeterminatezza il requisito necessario per l’operatività della R.C.A.