In caso di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali il Giudice può rilevare d’ufficio la nullità della delibera assembleare
La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9839 del 14.04.2021 a Sezioni Unite, ha chiarito che, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali, il Giudice debba verificare eventuali nullità della delibera assembleare posta a fondamento della richiesta di corresponsione delle somme, indipendentemente dalla proposizione di una separata azione volta ad ottenere la declaratoria di nullità della delibera medesima.
In sostanza, secondo l’orientamento che si è appena formato, il condomino non è più obbligato a proporre due azioni all’atto della ricezione del decreto ingiuntivo, come invece era richiesto secondo l’orientamento sino ad oggi prevalente. Da ciò ne discende che il condomino opponente possa, in sede di opposizione e con domanda riconvenzionale, chiedere l’accertamento della nullità della delibera, senza necessità di radicare due distinti giudizi.
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La Corte poi applica tale ragionamento anche alle ipotesi di annullabilità delle delibere assembleari, purché vi sia espressa domanda riconvenzionale (e non mera eccezione) e purché la domanda venga proposta nei termini previsti per far valere tale vizio.
Si ricorda che le delibere assembleari sono impugnabili entro 30 giorni dall’assemblea stessa se il condomino vi ha partecipato oppure dalla comunicazione del verbale in caso di assenza.
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Può dunque accadere che il verbale non venga mai comunicato e che dunque il primo atto con il quale il condomino abbia legale conoscenza della delibera sia proprio la notifica del decreto ingiuntivo. Ebbene, in questo caso, l’opponente può, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, spiegare domanda riconvenzionale concernente l’annullabilità della delibera adottata in sede di assemblea condominiale, purché proposta rispettando il termine di 30 giorni previsto dalla norma.