Se perdi la pazienza nei confronti di un pubblico ufficiale fai attenzione alle offese perché puoi commettere un reato
All’epoca del Codice Rocco, il reato di Oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341bis c.p. trovava la sua ratio nella necessità garantire il privilegio della tutela del prestigio degli organi e dei soggetti aventi pubbliche funzioni.
Sebbene tale concezione sia stata superata, la norma trova oggi la sua ratio nella necessità di tutelare l’interesse al buon andamento della P.A., interesse che viene attuato mediante la difesa dell’onore e del prestigio della stessa Pubblica Amministrazione.
La definizione di pubblico ufficiale si ricava dall’articolo 356 codice penale: è tale colui che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria con o senza rapporto di impiego con lo Stato, temporaneamente o permanentemente, come ad esempio i notai, i segretari comunali, i vigili, gli ufficiali giudiziari, le forze dell’ordine etc.
Dispone l’Art. 341bis del Codice Penale:
- Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
- La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.
- Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
Come si evince chiaramente dalla lettura del primo comma, il presupposto per la configurazione della fattispecie, è la presenza di più persone (nella formulazione originaria ex art. 341 era una circostanza aggravante speciale) mentre al il terzo comma prevede una causa di estinzione del reato, che opera in presenza di un possibile risarcimento del danno.
Si evidenzia che la pena di cui al primo comma dell’articolo 341bis è stata modificata con l’indicazione del minimo edittale “da 6 mesi a 3 anni” con il Decreto sicurezza bis.
Orientamento della Giurisprudenza
La Cassazione è intervenuta in riferimento alla configurazione del reato in presenza di altri pubblici ufficiali o di soggetti estranei non aventi funzioni di pubblici ufficiali, cioè se “per la configurazione del reato di cui al 341-bis codice penale sia necessario che l’azione si svolga alla presenza di persone estranee a coloro i quali siano intervenuti in qualità di pubblici ufficiali, per lo svolgimento di funzioni omologhe a quelle del soggetto raggiunto dalle offese, non destinatari delle stesse”.
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Con provvedimento del 9 giugno 2021, la Corte Suprema, sezione VI penale, ha ritenuto che “Per la configurazione del reato è necessario che l’offesa al prestigio del pubblico ufficiale raggiunga persone estranee non solo alle offese, ma alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, poiché solo a tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale e all’autorevolezza di tali attività; risulta essenziale alla configurazione del reato che l’azione si svolga in presenza di chi, in quel contesto, non sia intento allo svolgimento del ruolo di pubblico ufficiale”
Viene quindi confermato l’orientamento per cui la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale scatta solo se l’offesa è pronunciata “in luogo pubblico o aperto al pubblico” e “in presenza di più persone”, il presupposto è però insufficiente se le “più persone” sono ad esempio i colleghi del pubblico ufficiale che riceve le offese.