Autovelox: Esistono dei casi in cui è possibile per un medico evitare di pagare un verbale di accertamento per eccesso di velocità.

Infatti, secondo la legge italiana “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa” (legge 689/81, art. 4).
Per capire quindi se un medico sia ‘libero’ di violare entro certi limiti il Codice della Strada, occorre stabilire se le visite domiciliari ai pazienti possano configurarsi come “adempimento del dovere” o “stato di necessità”.
Nella prima ipotesi la risposta è negativa. Infatti, affinché una condotta normalmente illecita possa essere giustificata dall’adempimento del dovere, è necessario che essa sia la diretta e inevitabile conseguenza di tale dovere. Non rientra pertanto in questa casistica il medico che si reca senza urgenza dal suo paziente, visto che nella circostanza il dovere può adempiersi anche rispettando le norme stradali.
Discorso diverso per lo stato di necessità, che può legittimamente ricondursi nell’ipotesi in cui il medico multato sia stato chiamato urgentemente per una visita domiciliare e, per non perdere del tempo prezioso che avrebbe potuto mettere a rischio la salute o la stessa vita del malato, abbia scelto di violare i limiti previsti dal Codice della Strada.
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Infatti, l’articolo 2045 c.c. dispone che non è punibile chi compie un fatto dannoso in quanto costretto dalla “necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile”, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Pertanto, anche sulla base di numerose sentenze di tribunali e della stessa Corte di Cassazione, un medico può contestare una multa stradale purché dimostri che:
1) sussisteva effettivamente un’estrema urgenza di recarsi al domicilio del paziente;
2) la violazione al Codice della Strada si è resa necessaria per giungere in tempo presso il paziente, altrimenti ne sarebbe risultata pregiudicata la sua salute o la sua stessa vita;
3) non sussisteva un pericolo per l’incolumità di terze persone. Infatti, pur in presenza di uno stato di necessità, a nessuno è consentito ad esempio di guidare all’impazzata in pieno centro città rischiando di mettere sotto i pedoni o di urtare pericolosamente altri mezzi, a tutto c’è un limite.