Addebito della separazione anche nelle memorie integrative

La Corte di Cassazione ha chiarito che è possibile introdurre la domanda di addebito anche nelle memorie integrative del giudizio di separazione personale dei coniugi

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Con ordinanza 17590 del 2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che “In materia di separazione personale tra coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all’art. 709 c.p.c., comma 3, in ragione della natura bifasica del giudizio in cui alla finalità conciliativa propria del momento che trova svolgimento davanti al presidente del tribunale segue, nell’infruttuosità della prima, quello contenzioso dinanzi al giudice istruttore, introdotto in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario da citazione, il tutto per un più ampio meccanismo segnato, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della vocatio in ius“.

E’ dunque ammissibile una domanda di addebito proposta per la prima volta in sede di memorie integrative in quanto viene privilegiato l’orientamento che pone l’accento sulla struttura bifasica del procedimento di separazione personale dei coniugi di natura giudiziale.

La fase presidenziale deve essere tenuta distinta da quella successiva, la quale incardina un procedimento ordinario vero e proprio. E’ stato difatti osservato che la proposizione di una domanda di addebito in sede di ricorso mal si attaglierebbe con il ruolo che il Giudice è chiamato ad assumere in detta fase in quanto sostanzialmente il compito primario si estrinseca nel porre in essere, primariamente, il tentativo di conciliazione dei coniugi.