Il diritto di interpello è previsto dall’art. 11 dello Statuto del contribuente. Vediamo di cosa è l’istanza di interpello
Il diritto di interpello
Il contribuente può interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardanti casi concreti e personali relativamente a:
- l’applicazione delle disposizioni tributarie, nel caso di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime;
- la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti: quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (113 TUIR), le istanze presentate dalle società “non operative” (articolo 30 della legge 724 del 1994) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio Aiuto Crescita Economica (articolo 1, comma 8, DL 201 del 2011);
- l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie.
- per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario. Deve essere fornita la dimostrazione che tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione anche ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Termine per la risposta dell’amministrazione
Nel caso di interpelli relativi all’applicazione delle disposizioni tributarie, risponde alle istanze nel termine di novanta giorni.
A quelle sulla sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori e sulla disciplina sull’abuso del diritto e per la disapplicazione di norme tributarie l’amministrazione risponde nel termine di centoventi giorni.
La risposta, scritta e motivata, è vincolante per ogni organo dell’amministrazione con riferimento alla questione in oggetto e limitatamente al richiedente.
Se non viene rispettato il termine, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
L’efficacia si estende alle condotte successive del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello. Nel caso di rettifica della soluzione interpretativa , essa varrà per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.
La presentazione dell’istanza di interpello non sospende i termini delle scadenze previste da norme tributarie e non sospende termini di decadenza e interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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L’amministrazione può pubblicare circolari o risoluzioni relative alle risposte nei casi in cui:
- un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro;
- si tratti di norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali,
- siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici,
- ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.