Il condomino é uno stalker: quando scatta la condanna

Condomino stalker: Se gli atti persecutori nei confronti dei vicini vengono reiterati, si può parlare di stalking condominiale

Novità nella fattispecie

Da quando esiste la fattispecie di reato di stalking, abbiamo iniziato a conoscere questa tipologia di reato che si configura come la messa in atto di atti allo scopo di perseguitare la persona, infondendo nella stessa un senso spesso permanente di paura ed angoscia che incide nello svolgimento della quotidianità della vittima.

Nel corso degli anni in realtà, abbiamo iniziato a riconoscerlo in ambiti diversi, anche nei rapporti di vicinato. E’così che abbiamo iniziato a parlare di stalking condominiale.

In altre parole, lo stalking condominiale è quel reato commesso da chi assume comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini, tanto da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, e paura, oltre che prostrazione psicologica,  per sé o per i propri familiari così da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.

Il reato

Il reato di atti persecutori, noto anche come stalking , proveniente dal termine anglosassone to stalk, ovvero “fare la posta alla preda”, nella sua accezione generale è disciplinato all’art. 612 bis c.p. .

Detta ipotesi di reato è stata inserita nel codice penale al fine di fornire tutela in tutti i casi  in cui le condotte di minaccia o molestia si presentino in modo reiterato e siano lesive della libertà psichica e morale del soggetto.

La ratio della norma è dunque individuabile nella necessità di integrare la tutela laddove non fosse garantita dalla fattispecie di minaccia, molestie e violenza privata, ovvero di fornire un’adeguata risposta repressiva al peculiare profilo criminologico di colui che pone in essere consimili atteggiamenti in maniera seriale.  L’articolo 612 bis c.p. è introdotta con il Decreto Legge 23.2.2009, numero 11, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.

La condotta

La condotta consiste nel minacciare o molestare in modo continuato la vittima. La minaccia si caratterizza come la prospettazione di un’azione lesiva grave o una condotta che la vittima potrebbe subire se ad esempio non cede ad un ricatto. La molestia è quel comportamento che determina  un’intrusione nella sfera psichica altrui, con conseguente compromissione dell’equilibrio personale della vittima e della libertà morale della stessa.

Non è necessario per il configurarsi della fattispecie che effettivamente il soggetto modifichi le sue abitudini o sia indotto a farlo, ma semplicemente che in esso si istauri una tale condizione di turbamento a causa delle condotte subite sopra descritte, che lo stesso soggetto a seguito di tale condizione, entri in un in uno stato di condizionamento costante caratterizzato dalla paura e l’ansia.

L’elemento soggettivo sarà pertanto il dolo generico, inteso come la coscienza e la volontà di chi pone in essere la condotta, di porre in essere reiterati comportamenti assillanti, inclusa la sussistenza di una consapevolezza del nesso causale nei confronti di uno degli eventi previsti dalla stessa norma incriminatrice (status di paura costante).

La condicio per la procedibilità del delitto in questione, la norma richiede la querela della persona offesa, ad eccezione delle ipotesi in cui il reato sia commesso ai danni di un minore o di un disabile, quando inoltre il fatto sia connesso con altro delitto procedibile d’ufficio, ovvero ancora quando sia commesso da soggetto precedentemente ammonito. I termini per la presentazione della querela è di sei mesi.

Lo stalking di condominio

La figura dello stalking condominiale, non si presenta come un’ipotesi speciale espressamente codificata dal legislatore, bensì come un’applicazione estensiva supportata dalla giurisprudenza negli anni.

La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17346/2020, si è pronunciata estendendo ufficialmente l’ambito di applicazione dell’art. 612 bis c.p. anche al contesto condominiale in cui vi sia un “condomino stalker”.

I fatti

Nel caso di specie,  esaminiamo la questione riguardante due coniugi, accusati di aver commesso atti persecutori ai danni di un loro vicino e di aver tenuto condotte intimidatorie ai danni dello stesso. La persona offesa, continuamente ingiuriata e minacciata, temeva per la propria incolumità, anche a seguito di alcuni episodi che palesemente attentavano all’integrità anche fisica della vittima. Tali condotte, protrattesi per quasi due anni,  ingeneravano nella vittima un grave stato d’ansia e timore. I giudici, nel caso in esame, hanno rigettato il ricorso sollevato da due coniugi, imputati per il reato di atti persecutori ai danni di un vicino di casa. Il condomino minacciato inoltre, assumeva un investigatore per riprendere le condotte dei persecutori. Sulla questione della illegittimità di tali riprese video commissionate dalla persona offesa all’investigatore e addotta dagli imputati, la Corte di Cassazione ribadisce quanto già precedentemente statuito.

Ovvero leggiamo che: “le videoregistrazioni in luoghi privati ovvero aperti ed esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito di un procedimento penale, vanno incluse nella categoria del “documenti” di cui all’art 234 cod. proc. pen., mentre, se eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo del dibattimento.”

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La perizia, che veniva richiesta dalla coppia che accusava l’alterazione dei materiali prodotti, non è stata ammessa, perché non c’è stata alcuna evidenza in grado di dimostrarla. Inoltre il contenuto è stato confermato anche da due testimoni diretti che ha dato descrizione dei fatti così come direttamente appresi.

Applicabilità confermata

Pertanto tale giurisprudenza conferma la possibilità dell’estendibilità della tutela garantita per lo stalking, alla specifica condominiale, chiarendo che lo specifico dato ambientale del condominio stesso, ovvero della convivenza dei condomini, può, qualora uno dei soggetti metta in essere le condotte delittuose in questione, determinare la sensazione di “trappola” in un determinato stato di forte turbamento e terrore, con il conseguente, inevitabile, modificarsi del modo di vivere quotidiano al fine di evitarlo.

Gli elementi evidenziabili perché si possa parlare di “condomino stalker” sono : atti persecutori;  reiterati nel tempo che causano alterazioni dello status psico-fisico e nesso causale tra condotta e conseguenze sulla vittima rilevabile.