Anabolizzanti e dimagranti: il nuovo divieto di prescrizione e preparazione

Se usi anabolizzanti o dimagranti sappi che per determinate sostanze non puoi più avere la prescrizione o la preparazione

Da oggi non ci si dovrà sorprendere se il medico o il farmacista rifiuteranno la prescrizione di alcune sostanze anabolizzanti o dimagranti che per anni sono state utilizzate, anche se in alcuni casi non si tratta in realtà di nuovi divieti ma di un ritorno dei divieti.

Con tre decreti (Gazzetta Ufficiale n.143 del 17.06.21), il Ministero della Salute ha disposto dal 17 giugno il divieto di prescrizione del medico e l’esecuzione di preparazioni magistrali del farmacista contenenti steroidi anabolizzanti androgeni, metilrosanilinio cloruro (antimicrobico), estratti di Citrus aurantium (dimagrante)

Più precisamente, i decreti sono stati emanati dal Ministro della salute, d’intesa con il Ministro per lo sport, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, ai sensi dell’art. 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, il quale stabilisce che “La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.”

Le sostanze interessate dai divieti dei nuovi decreti sono quelle elencate nel D.M. 11 giugno 2019 che riporta la “revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376”.

Il primo decreto riguarda il Divieto di preparazione di medicinali galenici contenenti le sostanze classificate steroidi anabolizzanti androgeni.”

Nel decreto si fa divieto ai medici di prescrivere ed ai farmacisti di eseguire tutte le preparazioni galeniche che contengano sostanze steroidi anabolizzanti androgeni classificate proprio nel decreto, mentre sono escluse le preparazioni a base di steroidi anabolizzanti androgeni destinate esclusivamente all’uso topico e le preparazioni contenenti testosterone o nandrolone, che restano comunque soggette a limitazioni e condizioni ai fini della prescrizione.

L’intervento del ministero è stato determinato dai diversi pronunciamenti sugli steroidi anabolizzanti androgeni e dalla nota dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) del dicembre 2020 in cui è stato evidenziato che “il divieto di eseguire le preparazioni magistrali dovrebbe includere tutte le forme sistemiche di anabolizzanti ad eccezione di quelle a base di testosterone o di nandrolone” e che “sembrerebbe opportuno precisare che le limitazioni alla prescrizione previste per i medicinali autorizzati all’immissione in commercio, si applichino anche ai galenici a base degli stessi principi attivi

Il divieto riguarda qualsiasi prescrizione, non solo le prescrizioni destinate agli sportivi.

Il secondo decreto riguarda il “Divieto di prescrizione ed esecuzione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante di estratti di Citrus aurantium L.ssp. Amara Engl. purificati ai fini dell’arricchimento in sinefrina con percentuale finale superiore al 10%.”

Si tratta di un provvedimento a scopo cautelativo in quanto tali sostanze, generalmente usate a scopo dimagrante, possono essere dannose secondo alcune ricerche effettuate dall’Istituto superiore di sanità, dall’Agenzia italiana del farmaco e dalla Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, pertanto il Ministero ne dispone il divieto di prescrizione a scopo dimagrante

Il terzo decreto riguarda il “Divieto di prescrizione e di esecuzione di preparazioni magistrali contenenti la sostanza metilrosanilinio cloruro (violetto di genziana)

In tal caso l’intervento del Ministero si è reso necessario dopo una nota dell’Aifa in cui veniva rappresentato il rischio di cancerogenesi associato all’uso della sostanza in questione che, dunque, anche se il rischio non è probabilmente non elevato, deve essere bilanciato da una necessità terapeutica.